19 Maggio 2017

Prodotti propri senza obbligo distinta collocazione nel punto vendita

di Luigi Scappini
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 343306 del 2 novembre 2016 analizza nuovamente il tema della vendita diretta di prodotti da parte degli imprenditori agricoli a cui, come noto, sono riconosciute alcune agevolazioni di natura amministrativa.

La norma di riferimento è l’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 228/2001, ai sensi del quale “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della L. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”, norma da leggere in diretta connessione con il successivo comma 5 che estende la disciplina richiamata “… anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa”.

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