Professionisti: obbligo di preventivo scritto o digitale
di Raffaele PellinoDal 29 agosto scorso obbligo di preventivo in forma scritta o digitale per i professionisti. È questa una delle novità più significative previste dalla legge sulla concorrenza (L. 124/2017 in GU n. 189 del 14/08/2017) che ha apportato modifiche alla norma in materia di comunicazione del compenso professionale, la quale prevedeva sì il rilascio di un preventivo di massima, ma senza alcun obbligo (l’articolo 1, comma 150 della L. 124/2017 ha, infatti, introdotto nel secondo e terzo periodo dell’articolo 9, comma 4 del D.L. 1/2012 l’indicazione “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”).
Pertanto, nella sua “nuova” versione l’articolo 9, comma 4, del D.L. 1/2012 dispone che:
- il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale;
- il professionista deve rendere noto al cliente, obbligatoriamente in forma “scritta o digitale”, il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
Inoltre, il terzo periodo del citato comma 4 stabilisce che la misura del compenso:
- è previamente resa nota al cliente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima;
- deve essere adeguata all’importanza dell’opera;
- va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Per l’inottemperanza di quanto prescritto non è prevista alcuna sanzione. Tuttavia, per i dottori commercialisti l’inadempimento in esame rileva in termini deontologici; si fa presente, infatti, che:
- se da una parte l’articolo 25 del Codice deontologico dispone che “La misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi”;
- dall’altro, l’articolo 21, comma 5 del Codice delle sanzioni disciplinari dispone che la violazione dei doveri in materia di compenso, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della “censura”, la quale, secondo l’articolo 5 del suddetto codice:
- consiste in una “dichiarazione formale di biasimo”;
- si applica “per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione”.
Il professionista, quindi, a seguito delle nuove disposizioni, è tenuto a fornire al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, sia una serie di oneri informativi che un preventivo di massima. Al riguardo, tenuto conto che il dato letterale della norma fa riferimento alla generica forma “digitale”, senza aggiungere ulteriore indicazione, si ritiene possa rientrare in tale ambito qualsiasi documento avente tale natura compreso ad esempio le e-mail. Tuttavia, appare opportuno, a prescindere dal nuovo obbligo, l’utilizzo della forma “scritta” nelle pattuizioni con il cliente in quanto laddove vi siano contestazioni si dispone di una prova documentale certa.
Ulteriori novità hanno riguardato le “condizioni generali” delle polizze professionali.
L’articolo 1, comma 26 della L. 124/2017, infatti, va a modificare il contenuto del comma 5 dell’articolo 3 del D.L. 138/2011. Nello specifico, tale disposizione oltre a stabilire che il professionista:
- è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale;
- deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale;
dispone che, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le “condizioni generali” delle polizze assicurative devono contenere “l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura”.
Tale disposizione si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità; pertanto, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative possono “rinegoziare” il contratto secondo le nuove condizioni.
Infine, si segnala che l’articolo 1, comma 152, della L. 124/2017 dispone che: “al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni”. La norma appare tuttavia monca in quanto non precisa quando occorre riportare tali informazioni (ad esempio al conferimento dell’incarico) né se l’eventuale violazione di tale prescrizione sia in qualche modo sanzionata.