29 Ottobre 2015

Profili Iva della cessione di immobili abitativi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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È noto che per individuare ciò che rientra nella nozione di “fabbricato a destinazione abitativa“,  è necessario fare riferimento non all’effettiva utilizzazione del fabbricato, ma al criterio oggettivo della classificazione catastale dello stesso: rientrano, dunque, nella nozione di “fabbricati a destinazione abitativa” tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A, con la sola esclusione di quelli classificati o classificabili nella classe A/10 (C.M. n. 27 del 04.08.2006).  Infatti, ai fini IVA, a dispetto di quanto prescritto per le imposte sui redditi, non assume rilevanza il fatto che il fabbricato costituisca (o meno), per l’impresa, un bene alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ma solo ed esclusivamente la classificazione catastale attribuita allo stesso sicché, se un immobile di categoria “A/3” è utilizzato effettivamente per lo svolgimento di un’attività d’impresa (sede legale o amministrativa di una società), ovvero di carattere professionale (studio legale), tale immobile è comunque di tipo abitativo. Tale aspetto riveste, peraltro, una certa importanza, soprattutto per quanto riguarda il trattamento Iva della cessione di tale tipologia di immobile.

Sempre ai fini Iva, non deve essere trascurato il fatto che gli immobili costituenti pertinenza di un fabbricato abitativo (quali, tipicamente, i box auto, le cantine o le soffitte) devono essere assoggettati al medesimo trattamento tributario previsto per il fabbricato abitativo relativamente al quale sussiste il vincolo pertinenziale, ivi compreso il caso in cui l’atto di disposizione del bene principale non comprenda anche il bene pertinenziale. In altre parole, la pertinenza, essendo a servizio di un bene principale, anche se autonomamente classificato catastalmente (normalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7), non gode di un’autonomia propria; tale aspetto assume rilevante importanza per l’applicazione dell’agevolazione della “prima casa”, nonché per il corretto trattamento Iva della vendita degli immobili abitativi.

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