13 Luglio 2017

Profili IVA delle vendite con riserva di gradimento e a prova

di Marco Peirolo
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Nelle vendite ad effetti immediati l’effetto traslativo della proprietà si verifica nel momento in cui le controparti manifestano il reciproco consenso, mentre nelle vendite ad effetti differiti il trasferimento della proprietà avviene al verificarsi di un determinato evento. Nel caso, per esempio, delle vendite con riserva di gradimento (articolo 1520 cod. civ.), la vendita si perfeziona nel momento in cui l’acquirente manifesta al venditore il suo gradimento per i beni e, similmente, le vendite a prova (articolo 1521 cod. civ.) sono sottoposte a condizione sospensiva in modo che il compratore possa verificare che i beni abbiano le qualità pattuite o siano idonei all’uso cui gli stessi sono destinati.

Ai fini IVA, le vendite con riserva di gradimento e le vendite a prova, essendo cessioni ad effetto traslativo sospeso, si considerano effettuate nel momento in cui si produce il passaggio di proprietà, fermo restando che tali vendite, avendo per oggetto beni mobili, si considerano in ogni caso effettuate dopo un anno dal momento della consegna o spedizione dei beni (R.M. 6 novembre 1978, n. 362071).

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