Il limite temporale annuale è espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui “le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (…) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”. La stessa regola vale per i beni oggetto di consegna in altro Stato membro, o provenienti da altro Stato membro, rispetto ai quali l’articolo 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993dispone che, “se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna”.
Per superare le presunzioni di cessione e di acquisto, gli articolo 1, comma 5, e 3, comma 1, del D.P.R. n. 441/1997 prevedono che la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve risultare, in via alternativa:
- dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero da atto registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
- dal documento di trasporto, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
- da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri IVA, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.
Laddove i beni in conto visione siano movimentati in ambito intracomunitario, la sospensione d’imposta prevista dal citato articolo 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 pare subordinata, stando al tenore letterale della stessa disposizione, all’annotazione dei movimenti di beni nell’apposito registro di cui all’articolo 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993. A ben vedere, il regime sospensivo connesso alla movimentazione intracomunitaria dei beni in conto visione non viene meno se il contribuente, che non abbia istituito il suddetto registro, è comunque in grado di dimostrare il titolo non traslativo della proprietà. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che l’articolo 50 del D.L. n. 331/1993opera su un piano diverso da quello dell’identificazione dei presupposti di fatto della fattispecie di non imponibilità, limitandosi a prevedere gli adempimenti formali connessi agli scambi intracomunitari finalizzati ad agevolare il successivo controllo da parte degli Uffici finanziari e ad evitare atti elusivi o di natura fraudolenta (Cass., 7 ottobre 2011, n. 20575 e Cass., 10 dicembre 2014, n. 26003). In questa prospettiva, il registro di cui all’articolo 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993 assume una valenza esclusivamente formale, in quanto tale non idonea ad escludere la sospensione d’imposta per i beni oggetto di vendite con riserva di gradimento e di vendite a prova.
La fattura di vendita deve essere emessa in caso di mancata restituzione dei beni al termine del periodo concordato e, in ogni caso, decorso un anno dalla consegna. Per i beni consegnati al cliente di altro Stato membro, in particolare, il cedente italiano deve emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il cessionario ha manifestato il consenso per l’acquisto, ovvero a quello in cui è decorso l’anno se i beni consegnati non sono stati restituiti. Per i beni di provenienza intracomunitaria, invece, il cessionario italiano, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura dal cedente non residente, deve annotare tale documento, previa integrazione e numerazione, nel registro delle vendite.
Ai fini INTRASTAT, gli elenchi riepilogativi vanno presentati, ai fini fiscali e, ove obbligatorio, ai fini statistici, in relazione al periodo (mese o trimestre) in cui la fattura intracomunitaria di cessione è registrata o soggetta a registrazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36, Parte II, § 7). Di conseguenza, l’invio o il ricevimento dei beni con riserva di gradimento o a prova non deve essere rilevato negli elenchi riepilogativi.