6 Maggio 2017

Profili di responsabilità civile del collegio sindacale

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Ai sensi dell’articolo 2407 cod. civ., i sindaci “devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”. Essi sono responsabili:

  • della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza (responsabilità esclusiva),
  • solidalmente con gli amministratori, per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (responsabilità concorrente).

È proprio il secondo punto richiamato, la responsabilità concorrente, a sollevare le maggiori perplessità tra gli operatori, in quanto il rischio è quello di estendere, senza alcun limite, la responsabilità dei sindaci.

In realtà la responsabilità concorrente è una fattispecie complessa, che richiede la congiunta presenza:

  • di un fatto o omissione degli amministratori;
  • di un’omessa vigilanza in capo ai sindaci;
  • di un nesso di causalità tra condotta dei sindaci e danno subito.

D’altra parte la responsabilità concorrente dei sindaci, pur trovando la sua fonte in un comportamento altrui, si sostanzia comunque in una violazione di dovere proprio: pertanto non può essere configurato alcun automatismo tra condotta dell’amministratore e responsabilità dei sindaci.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza “i principi da cui è retto il risarcimento del danno civile impongono l’individuazione di un preciso nesso di causalità tra il comportamento illegittimo di cui taluno è chiamato a rispondere e le conseguenze che ne siano derivate nell’altrui sfera giuridica, e richiedono che di tale nesso sia fornita la prova da parte di chi il risarcimento invoca” (Cass., sentenza 24362/2013)

È tuttavia da sottolineare come il collegio sindacale, pur interessato dai richiamati profili di responsabilità abbia poteri decisamente limitati: il collegio sindacale può esclusivamente segnalare l’inadempimento, salvi alcuni casi in cui è riconosciuta la facoltà di impugnare le delibere assembleari e del consiglio di amministrazione, ma non può comunque incidere direttamente sull’amministrazione della società, al pari degli amministratori, con i quali, però, è solidalmente responsabile.

Non può quindi essere richiamato un vero e proprio nesso di causalità tra condotta dei sindaci e danno subito: trattasi, più precisamente, di una presunzione, in forza della quale la responsabilità del collegio sindacale si configura se, a fianco al danno derivante dalla condotta dell’amministratore possa essere individuata una inadempienza dell’organo di controllo.

Ad escludere la responsabilità dei sindaci è quindi sufficiente la dimostrazione della diligenza professionale usata nello svolgimento dell’incarico.

Pare evidente che la diligenza professionale sia un concetto abbastanza indefinito, da individuare necessariamente alla luce del caso concreto, ma il rispetto delle numerose regole di natura tecnica e deontologica può valere a definire la condotta come diligente.

D’altra parte, ben potrebbero esservi fatti o omissioni degli amministratori che, pur comportando un danno per la società, non possono essere rilevati da parte dell’organo di controllo, nonostante la diligenza professionale spiegata nell’incarico.

Come tra l’altro sottolineato dalla giurisprudenza “la prestazione richiesta ai sindaci è connotata da un così elevato grado dì discrezionalità tecnica da farla talvolta rientrare nelle cosiddette “obbligazioni di diligenza“: quelle, cioè, nelle quali la strumentalità della prestazione ad un certo risultato fa sì che il criterio della diligenza a tal fine occorrente serva a determinare, anche sotto il profilo oggettivo, l’area del comportamento dovuto.” (Corte di Cassazione, Sentenza 08.02.2005, n. 2538)

Va inoltre sottolineato come la responsabilità che si configura in capo all’organo di controllo è solidale con quella degli amministratori: ciascun soggetto legittimato può pertanto agire indifferentemente sia sul patrimonio degli amministratori sia su quello dei sindaci, nonostante il loro diverso concorso alla produzione del danno.

Tra l’altro, la circostanza che i sindaci abbiano spesso stipulato una specifica polizza professionale può indurre il danneggiato ad agire direttamente nei confronti di questi ultimi, al fine di vedersi riconosciuta la pretesa con maggiore facilità.

Revisione legale dei conti