Il programma di liquidazione redatto dal curatore fallimentare
di Andrea RossiIl curatore fallimentare, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, ed in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori, che costituisce l’atto di pianificazione ed indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo fallimentare; si tratta pertanto di una relazione nella quale viene esplicitata la strategia che lo stesso curatore intende applicare al fine di ottimizzare i tempi ed i risultati della liquidazione degli attivi fallimentari. Non sarà quindi sufficiente soffermarsi solamente sugli atti di natura liquidatoria che il curatore intende realizzare ma dovranno essere assolutamente indicate anche le azioni di recupero (si pensi per esempio alle azioni revocatorie ovvero risarcitorie) finalizzate alla ricostruzione del patrimonio della società fallita, al fine di poter permettere al giudice ed al comitato dei creditori di valutare la diligenza dello stesso curatore. E proprio per questo motivo il programma di liquidazione deve sempre ottenere l’approvazione preventiva del comitato dei creditori, quale rappresentante dei creditori del fallimento, il quale addirittura può proporre delle modifiche al programma di liquidazione presentato, mentre ogni successivo atto dispositivo deve essere autorizzato dagli organi della procedura; secondo autorevole dottrina (in primis Fontana e Paluchowski) è opportuno che il curatore raccolga le espressioni di voto non tanto via fax o mail, quanto piuttosto nell’ambito di una riunione collegiale in presenza dello stesso comitato dei creditori. Pertanto spetta solamente al comitato dei creditori l’approvazione del programma di liquidazione mentre il giudice delegato dovrà effettuare un solo controllo di legittimità oltre che un controllo formale della rispondenza dell’atto alle modalità esecutive indicate nel programma.
Nell’articolo 104-ter, comma 2, L.F. il legislatore ha previsto che il programma di liquidazione deve necessariamente indicare il seguente contenuto minimo di informazioni:
- l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104-bis;
- la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
- le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
- il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo.
Pertanto sarà cura del curatore verificare preventivamente se all’interno della procedura fallimentare sussista ancora un’azienda e, conseguentemente, valutare se sia opportuno richiedere l’esercizio provvisorio (per non perdere l’avviamento della stessa qualora non sia già disponibile un acquirente), ovvero accettare eventuali offerte di affitto e/o di cessione.
Il programma di liquidazione deve anche indicare la presenza di eventuali proposte di concordato fallimentare, entrando nel merito del loro contenuto; tali proposte possono essere presentate da competitors del fallito, interessati ad acquisire l’azienda, oppure dagli stessi parenti, clienti o fornitori del fallito che potrebbero essere interessati a sostenere una proposta in qualità di assuntori, con il preciso intento finale di acquisire l’attività o una parte degli assets della stessa.
Oltre al contenuto obbligatorio richiamato dal comma 2 dell’articolo 104-ter, il programma di liquidazione ha anche un contenuto facoltativo all’interno del quale il curatore fallimentare dovrà indicare qualsiasi soluzione di natura economica per lui funzionale alla massimizzazione dei proventi derivanti dal processo liquidatorio; in tale ambito il curatore potrà inserire nel programma di liquidazione la volontà di (i) servirsi di esperti per poter valorizzare l’azienda, (ii) compiere una campagna pubblicitaria per la cessione degli assets della procedura, (iii) le % attese di soddisfazione dei creditori oltre che (iv) le possibili tempistiche per lo svolgimento delle varie attività.
Il programma di liquidazione deve essere redatto inderogabilmente dal curatore, con l’unica eccezione prevista dall’articolo 102 L.F., laddove vi sia una previsione di insufficienza dell’attivo da distribuire ai creditori che abbiano richiesto l’ammissione al passivo; si tratta di una conclusione di per sé logica, stante il fatto che in assenza di attivo da ripartire non è possibile fare alcuna pianificazione. In tale situazione, il curatore dovrà presentare un’apposita istanza, almeno 20 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, corredata (i) da una relazione sulle prospettive della liquidazione, (ii) dal parere del comitato dei creditori e sentito il fallito, nella quale viene dato atto che non è possibile acquisire alcun attivo da poter distribuire ai creditori concorsuali. In ogni caso l’applicazione dell’articolo 102 L.F. è subordinata all’acquisizione di attivo sufficiente almeno per il pagamento dei creditori prededucibili e delle spese di procedura in mancanza del quale, il curatore dovrà procedere con la richiesta di chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell’articolo 118, n. 4, L.F..
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