24 Novembre 2016

Il programma di liquidazione redatto dal curatore fallimentare

di Andrea Rossi
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Il curatore fallimentare, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, ed in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori, che costituisce l’atto di pianificazione ed indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo fallimentare; si tratta pertanto di una relazione nella quale viene esplicitata la strategia che lo stesso curatore intende applicare al fine di ottimizzare i tempi ed i risultati della liquidazione degli attivi fallimentari. Non sarà quindi sufficiente soffermarsi solamente sugli atti di natura liquidatoria che il curatore intende realizzare ma dovranno essere assolutamente indicate anche le azioni di recupero (si pensi per esempio alle azioni revocatorie ovvero risarcitorie) finalizzate alla ricostruzione del patrimonio della società fallita, al fine di poter permettere al giudice ed al comitato dei creditori di valutare la diligenza dello stesso curatore. E proprio per questo motivo il programma di liquidazione deve sempre ottenere l’approvazione preventiva del comitato dei creditori, quale rappresentante dei creditori del fallimento, il quale addirittura può proporre delle modifiche al programma di liquidazione presentato, mentre ogni successivo atto dispositivo deve essere autorizzato dagli organi della procedura; secondo autorevole dottrina (in primis Fontana e Paluchowski) è opportuno che il curatore raccolga le espressioni di voto non tanto via fax o mail, quanto piuttosto nell’ambito di una riunione collegiale in presenza dello stesso comitato dei creditori. Pertanto spetta solamente al comitato dei creditori l’approvazione del programma di liquidazione mentre il giudice delegato dovrà effettuare un solo controllo di legittimità oltre che un controllo formale della rispondenza dell’atto alle modalità esecutive indicate nel programma.

Nell’articolo 104-ter, comma 2, L.F. il legislatore ha previsto che il programma di liquidazione deve necessariamente indicare il seguente contenuto minimo di informazioni:

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Il concordato fallimentare e le “altre” soluzioni
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