Pronti, partenza, via al nuovo redditometro!
di Leonardo Pietrobon
Finalmente questa volta ci siamo! Non vuole essere un’esultanza per l’avvio del nuovo redditometro, anzi, rappresenta la liberazione dallo stato di incertezza iniziato a fiorire nell’ormai lontano 2010, quando, con l’articolo 22 del decreto legge 78 del 2010, il Legislatore ha modificato l’articolo 38 DPR 600/73 riguardante l’accertamento sintetico. L’Agenzia delle Entrate con i vari comunicati stampa, i primi chiarimenti di prassi e gli innumerevoli proclami (si veda L’Editoriale del 10 febbraio 2014: Sul redditometro siamo pronti … quasi … forse …), di certo non ha contribuito a dissolvere l’incertezza ed il timore rispetto al “nuovo” strumento accertativo, soprattutto con riferimento all’utilizzo dei coefficienti ISTAT.
Per fare chiarezza e rasserenare gli animi si è reso necessario l’intervento del Garante della Privacy, il quale con il documento n. 2765110 del 21 novembre 2013, ha fornito importanti chiarimenti e restrizioni applicative allo strumento accertativo come lo intendeva l’Agenzia delle Entrate, dopo l’introduzione del D.M. 24 dicembre 2012.
Siamo giunti ora al mese di giugno e le prime lettere “questionario” hanno iniziato, ahimè, a giungere nella cassetta della posta di qualche contribuente, come nel caso della lettera datata 26 maggio 2014, con la quale una Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate contesta al contribuente una fortissima sproporzione tra il reddito dichiarato personalmente e a livello di nucleo familiare, rispetto alle spese sostenute nell’anno d’imposta 2009.
La “letterina” si presenta in modo abbastanza chiaro rispetto ai “vecchi” questionari, ai quali i nostri clienti, il più delle volte, hanno riservato una triste fine in fondo al cassetto senza presentare alcuna risposta all’Agenzia, salvo poi ricordarsi dell’esistenza di una comunicazione da parte dell’Ufficio al momento del recapito dell’avviso (o degli avvisi) di accertamento.
L’Agenzia mette subito in evidenza che la ricostruzione sintetica del reddito del contribuente si basa su spese certe e su spese collegate al possesso di beni (spese per elementi certi), dedicando in modo schematico e di facile comprensione, anche per i non addetti ai lavori, quali sono le tipologie di spese certe, ossia quelle tipologie di spese per le quali l’Agenzia conosce sia l’aspetto qualitativo che quantitativo, e quali sono, invece, le spese per elementi certi, in perfetta aderenza con la ripartizione prevista nel D.M. 24 dicembre 2012 e poi ripresa anche dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 11 marzo 2014 n. 6/E.
In particolare, il primo elemento messo in evidenza dall’Agenzia è il c.d. “life stage”, ossia la tipologia di “famiglia fiscale” presente in anagrafe tributaria in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Nel caso di specie, dopo aver collocato geograficamente il contribuente nella zona “Nord Est”, l’Ufficio qualifica il contribuente in questione nella categoria del nucleo familiare “Altre tipologie”, in quanto, la propria “famiglia fiscale” è rappresentata da un genitore e dai due fratelli. A tale individuazione segue l’indicazione dell’ammontare dei redditi dichiarati, sia dal singolo contribuente e sia complessivamente dal nucleo familiare di appartenenza, al quale segue l’esposizione sintetica dell’ammontare delle spese e degli investimenti rilevati dall’Agenzia e assunti per la determinazione sintetica del reddito.
L’indicazione sintetica è seguita, in modo schematico e comprensibile, dal riporto analitico di tutte le spese assunte dall’Ufficio, mediante una ripartizione che ancora una volta segue le disposizioni di cui al DM 24 dicembre 2012, quali:
- le spese per l’abitazione ed altri immobili, in cui vengono riportati in modo preciso i dati dei contratti di locazione, con la rispettiva indicazione del canone, e le rate di mutuo pagate nell’anno 2009;
- le spese per combustibili ed energia, in cui vengono riportati gli importi relativi alle utenze domestiche;
- le spese per trasporti, in cui vengono indicate le autovetture e i motocicli di proprietà del contribuente, con la valorizzazione sia delle spese certe e sia delle spese per elementi certi;
- le spese di altre categorie, in cui vengono riportate le spese per polizze assicurative, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali versati nell’anno, e i canoni di leasing pagati.
La “letterina” prosegue con la richiesta al contribuente di indicare i dati finanziari, ossia i saldi iniziali e finali dei c/c bancari e postali e dei conti titoli e su questo aspetto molto probabilmente si apriranno molte diatribe con gli Uffici che chiederanno l’esibizione della documentazione comprovante i dati esposti. L’ultima sezione, invece, è dedicata ad accogliere l’indicazione degli investimenti patrimoniali effettuati nei cinque anni successivi all’anno di riferimento (nel caso di specie l’anno 2011).
Da una prima analisi, di quanto recapitato dall’Agenzia, emergono tantissime conferme, ma anche qualche sorpresa. Con riferimento alle spese relative agli immobili, l’Agenzia, in attesa di chiarimenti (non si sa quali possano essere), attribuisce un fitto figurativo pari a zero, in quanto non risulta nel comune di residenza alcuna abitazione in proprietà o in locazione o in uso gratuito da familiare. A tal proposito, forse la conferma per l’Agenzia è che il contribuente in questione non ha la disponibilità di altro immobile oltre a quello risultante dalla banca dati tributaria.
Con riferimento alle spese per trasporto il prospetto inviato dall’Agenzia rappresenta una conferma di quanto, ormai da tempo, si sosteneva rispetto al “vecchio redditometro”, ossia la “vetustà” degli indici assunti per la valorizzazione sintetica del reddito nel caso di possesso di un’automobile. Nel caso di specie, prendendo a riferimento la prima autovettura (kw 132), la stessa in base al “vecchio” strumento avrebbe sicuramente comportato la stima di un reddito eccedente €40.000, ora, invece, in modo del tutto realistico porta ad un stima di spesa/reddito pari ad € 1.528 (seppur per soli cinque mesi di possesso), determinando al stessa in base sia dati certi, quali la tassa di circolazione e la polizza RCauto, sia dati statistici, quali le spese per la manutenzione e riparazione.
Nel caso di specie, gli aspetti che più fanno “sorridere” sono rappresentati dal fatto che:
- l’Ufficio nonostante abbia a disposizione il modello dichiarativo del contribuente, non abbia considerato, o non si sia accorto, che lo stesso, essendo un piccolo imprenditore agricolo titolare di impresa individuale, determina il reddito in modo forfetario in base al numero di capi allevati e compila il relativo quadro D del modello Unico Persone Fisiche – fascicolo 3;
- i contratti di muto e di leasing sono relativi all’attività d’impresa e sono stati sottoscritti dal contribuente in qualità di titolare dell’impresa individuale per l’acquisto e realizzazione di opere necessarie per lo svolgimento della stessa, di conseguenza tali elementi di spesa non possono essere assunti a riferimento per la determinazione sintetica del reddito;
- con riferimento ai contributi previdenziali obbligatori, l’Agenzia non abbia verificato e quindi considerato che gli stessi sono stati versati mediante l’utilizzo in compensazione del credito Iva dell’attività d’impresa e l’uso di risorse finanziarie dell’impresa stessa.
In conclusione, le letterine hanno iniziato ad arrivare, prepariamoci ora a lavorare sul nuovo redditometro!