Proposte di modifica per il principio contabile Oic 32
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Ieri, 1° agosto, sono state pubblicate in consultazione sul sito internet dell’Oic le proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili, a fronte delle quali potranno essere inviate eventuali osservazioni entro il 1° ottobre 2018.
Le modifiche si concentrano su tre principi contabili:
- il principio contabile Oic 7 “I certificati verdi”,
- il principio contabile Oic 28 “Patrimonio netto”,
- il principio contabile Oic 32 “Strumenti finanziari derivati”.
Del primo dei richiamati principi l’Organismo Italiano di Contabilità propone l’abrogazione, in quanto la normativa sui certificati verdi è terminata nel 2018 (e, quindi, anche la loro validità).
Gli emendamenti proposti all’Oic 28, “Patrimonio netto”, tengono invece conto della mancanza di indicazioni circa la valutazione al fair value dei warrant emessi e intendono inserire in nota integrativa “l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, al momento dell’emissione, l’effetto diluitivo non è prevedibile”.
La più rilevante modifica proposta riguarda tuttavia il principio contabile Oic 32, dedicato ai derivati, sul quale l’Organismo Italiano di Contabilità intende intervenire per chiarire l’espressione contenuta ai paragrafi 87 e 114, in forza della quale il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari deve avvenire quando negativa “se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri”.
Non essendo infatti stato ritenuto chiaro a quali fattispecie la previsione in oggetto deve essere applicata, l’Organismo Italiano di Contabilità intende apportare delle modifiche all’esito delle quali dovrebbe pertanto essere più evidente che i citati paragrafi trovano applicazione quando la copertura dà luogo ad un’operazione che, nel suo complesso, è in perdita per la società, ragion per cui la riserva negativa non può ritenersi recuperabile.
Più precisamente l’Organismo Italiano di Contabilità intende agire con due interventi:
- il primo è quello di modifica della richiamata espressione, variando la voce di conto economico in cui classificare la riserva considerata non più recuperabile, rendendo così la nuova classificazione di bilancio più aderente al dato concreto. Trattandosi di un contratto oneroso, infatti, viene proposto di classificare il rilascio della riserva nella voce di conto economico B13, “altri accantonamenti”, in luogo di quella prima prevista D19d) “svalutazione strumenti finanziari”,
- il secondo è quello di proporre un esempio finalizzato ad illustrare i casi in cui la suddetta previsione trova applicazione e i suoi effetti.
L’esempio proposto riguarda una società che stipula un contratto forward per fissare il prezzo di acquisto di 100 kg di carbone a 10.000 euro.
La società rivende il carbone applicando un margine di lavorazione del 50% sul prezzo a pronti alla data di vendita.
L’anno successivo, il prezzo del carbone è sceso e i 100 kg che la società intende acquistare hanno un costo di acquisto di 4.000 euro.
Il fair value del derivato, imputato a riserva, è negativo ed è pari ad euro 6.000.
A causa della presenza del forward il costo di acquisto del carbone risulta essere comunque 10.000 euro, dato dalla somma di euro 4.000 (prezzo del carbone) e 6.000 (fair value negativo del forward).
Il carbone dovrebbe essere rivenduto ad euro 6.000 (ovvero applicando la maggiorazione del 50% al costo del carbone pari a 4.000 euro).
La perdita complessiva per la società è pari a 4.000 euro (10.000 costo di acquisto del carbone – 6.000 ricavo di vendita). La suddetta somma dovrebbe quindi essere rilevata sin dal 31.12 nel conto economico, tra gli altri accantonamenti, mediante rilascio della riserva per perdite non recuperabili.
La scrittura contabile indicata nella proposta di emendamento è la seguente:
A)VII) | Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi | 4.000 | |
B13) | Altri accantonamenti | 4.000 |
Se, invece, la società non avesse rilasciato la perdita non recuperabile (euro 4.000) al 31.12 avrebbe posticipato la rilevazione della stessa all’anno successivo, all’esito della chiusura dell’operazione.
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