Proroga al 16 settembre anche per atti di adesione, conciliazione, liquidazione e recupero
di Angelo GinexIn tema di proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi, all’articolo 149 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) sono previste ulteriori ipotesi di sospensione dei versamenti dovuti.
Più nel dettaglio, al comma 1 della disposizione citata è prevista la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
- atti di adesione ex articolo 7 D.Lgs. 218/1997;
- accordi conciliativi ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. 546/1992 (c.d. conciliazione fuori udienza) e dell’articolo 48-bis D.Lgs. n. 546/1992 (c.d. conciliazione in udienza);
- accordi di mediazione ex articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 D.L. 70/1988, dell’articolo 52 D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990 (si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta);
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54 D.P.R. 131/1986;
- atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, L. 311/2004 (si tratta sostanzialmente degli avvisi concernenti la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997);
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sulle donazioni di cui al D.Lgs. 346/1990, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al D.P.R. 601/1973, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. 1216/1961.
Così come precisato al successivo comma 2, la proroga in parola trova applicazione agli atti sopra indicati “soltanto se” i relativi termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Esemplificando, in caso di accertamento con adesione sottoscritto in data 20 febbraio 2020, ai fini del perfezionamento della procedura, il versamento delle somme sarebbe dovuto avvenire entro 20 giorni, ovvero entro l’11 marzo 2020, che rientra nel periodo sopra indicato, e quindi tale versamento può beneficiare della proroga al 16 settembre 2020.
La citata proroga è prevista anche per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Infatti, il comma 3 dell’articolo 149 D.L. 34/2020 dispone la proroga al 16 settembre 2020 anche del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado relativo:
- agli atti sopra richiamati;
- agli atti definibili mediante acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 218/1997;
i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Si tratta, quindi, delle impugnazioni degli atti sopra individuati, che sono stati notificati tra l’8 gennaio 2020 e il 1° aprile 2020, i cui relativi 60 giorni per l’impugnazione scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Ad esempio, per l’atto notificato il 10 gennaio 2020, con scadenza naturale dei 60 giorni per l’impugnazione o l’acquiescenza il 10 marzo 2020, in quanto termine finale rientrante nel periodo di sospensione, la notifica del ricorso di primo grado può avvenire entro il 16 settembre 2020.
Detta proroga, inoltre, si applica alle somme rateali, sempre in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute a seguito:
- degli atti rateizzabili non appena elencati;
- degli atti in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 149 D.L. 34/2020;
- delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si tratta evidentemente della definizione agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché della definizione agevolata delle liti pendenti bis e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.
Poi, con specifico riferimento alle modalità di versamento, l’articolo 149, comma 4, D.L. 34/2020 stabilisce che i versamenti oggetto di proroga sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Dunque, in tal caso i versamenti termineranno al massimo entro il 16 dicembre 2020.
Da ultimo, il comma 5 dispone che eventuali somme versate nel periodo di proroga non possono essere rimborsate.