Proroga al 28 settembre anche per i contribuenti opzionali
di Alessandro BonuzziL’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa di ieri, ha precisato che la proroga al prossimo 28 settembre per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015).
Il chiarimento del Fisco fa seguito al comunicato stampa n. 147 dell’1° settembre scorso, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze, anticipando il contenuto di un DPCM di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha reso noto il differimento dal 16 al 28 settembre 2017 del termine per effettuare l’invio del “nuovo” spesometro relativo alla prima parte del 2017.
A detta dell’Agenzia, la coincidenza delle scadenze è in linea con quanto previsto dal provvedimento del 27 marzo 2017 che ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015) con i termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (articolo 21 del D.L. 78/2010).
Pertanto, la nuova scadenza interessa tutti i contribuenti. Al riguardo, si ricorda che, in linea generale, sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi Iva (esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 nonché i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) che effettuano operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell’imposta.
Sono però esonerati dall’adempimento:
- i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972, situati nelle zone “montane” di cui all’articolo 9 del D.P.R. 601/1973;
- le Amministrazioni pubbliche, considerato l’obbligo di fattura elettronica tramite SDI;
- i contribuenti “minimi” e i soggetti che applicano il regime “forfetario”.
Relativamente ai produttori agricoli in regime di esonero, la risoluzione AdE 105/E/2017 ha precisato che, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti in esame hanno il domicilio fiscale.
In pratica, per fruire dell’esonero è necessario che gli agricoltori svolgano la loro attività in terreni:
- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano solo in parte a tale altitudine;
- compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.
I produttori agricoli in esonero operanti in zone “diverse” da quelle di cui all’articolo 9 del D.P.R. 601/1973 devono, invece, assolvere l’obbligo comunicativo anche se in via semplificata: difatti, essi sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” risultanti dalle autofatture emesse dai cessionari.
Evidentemente, in caso di opzione per il regime Iva ordinario, trovano applicazione gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura (circolare AdE 1/E/2017).