16 Gennaio 2024

Proroga del superbonus per i redditi bassi: opportunità per pochi

di Elisa de Pizzol
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La scheda di FISCOPRATICO

Fondo statale a favore dei contribuenti che non hanno terminato i lavori, ma hanno raggiunto almeno il 60% e con quoziente familiare fino a 15.000 euro: è quanto ha previsto il decreto “salva spese” licenziato a fine anno.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 212/2023, recante «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» si è di fronte alla trentesima modifica al quadro normativo che disciplina il Superbonus.

Il nuovo provvedimento, accanto alla previsione eccezionale che l’Agenzia delle entrate non provvederà al recupero delle detrazioni fiscali in caso di lavori non ultimati, alla stretta sul bonus barriere architettoniche e sugli interventi nelle aree terremotate, ha anche considerato di non abbandonare i redditi più bassi nel passaggio del Superbonus dal 110% al 70% previsto a decorrere dall’1.1.2024. In particolare, l’articolo 1, comma 2, D.L. 212/2023, prevede, di fatto, una soluzione analoga al meccanismo del cosiddetto «fondo indigenti», ovvero l’erogazione di un contributo – che copre in questo caso la differenza di aliquota che nel 2024 scende dal 110% al 70% – per le spese sostenute dall’1.1.2024 al 31.10.2024. Tale misura è prevista a favore dei contribuenti che eseguono gli interventi agevolati di cui al Superbonus alla seguente triplice condizione:

  1. che si tratti di condòmini, proprietari (o comproprietari) di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, Onlus, e associazioni di promozione sociale, con esclusione quindi di titolari di case unifamiliari e di unità indipendenti;
  2. che entro la data del 31.12.2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%;
  3. che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato ai sensi del comma 8-bis.1, dell’articolo 119, D.L. 34/2020.

Ricordiamo, a tal proposito, che, in base al comma 8-bis.1 citato il «reddito di riferimento» è il risultato di una frazione, dove al numeratore va indicata «la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare» e dagli altri familiari di cui all’articolo 12 Tuir, presenti nel suo nucleo familiare e a carico nel 2022. Il denominatore, invece, è costituito dal numero di parti determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. La divisione non deve dare un risultato superiore a 15.000 euro.

Il secondo periodo del comma 2, dell’articolo 1, D.L. 212/2023, stabilisce, poi, che l’erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia dell’entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Mef da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Infine, con il terzo periodo si prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Quanto all’erogazione del fondo statale, si osserva che la relazione tecnica al decreto specifica che dello stanziamento iniziale «pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, sono stati utilizzati soltanto euro 3.559.000. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di euro 16.441.000». Ciò significa, in altri termini, che è stato utilizzato meno del 18% del già esiguo contributo messo a disposizione dallo Stato (risorse previste dall’articolo 9, comma 3, D.L. 176/2022).

Oltre alle pochissime risorse stanziate, non va trascurato anche un problema di ordine pratico già evidenziato dalla presidente dell’Ance: il meccanismo del fondo indigenti prevede un rimborso relativo a spese già sostenute, con ciò richiedendosi una disponibilità finanziaria di cui pochi senz’altro dispongono e investimenti che si basano su un impegno solo «teorico» dello Stato che, in appena tre anni di vigenza del superbonus, ha dimostrato di cambiare più volte decisione.

Il risultato di questa misura, quindi, sembra non soddisfare molti: da un lato, come abbiamo visto, per i soggetti a basso reddito, le misure economiche stanziate per le spese non coperte dal superbonus al 70% potranno non essere sufficienti; dall’altro, non bisogna dimenticare che sono rimasti fuori tutti gli altri contribuenti che, magari con redditi di poco superiori al quoziente familiare di 15.000 euro, si trovano costretti da un blocco dei cantieri a dover compensare la quota non più coperta dallo sconto fiscale.

Vedremo se il Governo metterà sul piatto altre soluzioni, forse in sede di conversione dello stesso decreto salva spese.