Proroga in vista per i bonus edilizi
di Alessandro BonuzziLe detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici saranno prorogate così come stabilite per l’anno 2018 anche per l’anno 2019.
Lo prevede il disegno della Legge di Bilancio per il 2019, nella versione A.C. 1334 del 31 ottobre 2018, il quale richiama gli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013.
Nulla di nuovo, insomma, siamo di fronte all’ennesima proroga delle detrazioni relative agli immobili. Quindi, anche il prossimo anno, il bonus ristrutturazione continuerà a spettare in misura potenziata, ossia sulla base di un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare con applicazione dell’aliquota del 50%, anziché nella misura standard indicata nell’articolo 16-bis Tuir (plafond massimo pari a 48.000 euro e aliquota del 36%).
La bozza della legge di Bilancio ripropone altresì per il 2019 il cosiddetto bonus mobili, la cui fruizione è ancorata al godimento della detrazione per il recupero edilizio: infatti, per accedere all’agevolazione è necessario:
- realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione);
- che i mobili o elettrodomestici siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
A tal riguardo, peraltro, la disposizione stabilisce che il beneficio può essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018. Siffatta tecnica legislativa era già stata utilizzata sia per la proroga prevista per il 2017, che per quella del 2018, per le quali la detrazione era consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017.
Fino al 2016, invece, il legislatore non aveva posto alcun limite temporale specifico ai fini del collegamento tra il sostenimento della spesa per i mobili e l’intervento di ristrutturazione.
Da ultimo, anche il bonus energia del 65% varrà per gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2019. Sono ivi comprese le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del D.Lgs. 311/2006, nonché quelle sostenute per l’acquisto e l’installazione di micro-cogeneratori al fine di sostituire impianti esistenti.
La proroga al 2019 opera anche per le spese sostenute per:
- l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensivi di infissi;
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari diverse dalle precedenti;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Tuttavia, viene confermato che per tali fattispecie agevolative la detrazione va calcolata tenendo conto dell’aliquota ridotta del 50%.