2 Gennaio 2019

Proroga reverse charge al 30 giugno 2022

di EVOLUTION
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L’articolo 17 del D.P.R. 633/1972 rappresenta una delle disposizioni più importanti contenute nella legge Iva, giacché, così come si evince dalla rubrica innovata di recente ad opera dell’articolo 1, comma 1, lettera, del D.Lgs. 24/2016, individua il soggetto debitore dell’imposta.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Qui di seguito si commenta la proroga dell’inversione contabile disposta ad opera del decreto fiscale 2018.

Il comma 6 dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972 contiene un elenco di operazioni interne effettuate tra soggetti residenti alle quali va applicata il meccanismo di inversione contabile, esposte nella tabella seguente.

 

Lettera a)

Prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori

Lettera a-bis)

Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali e abitativi per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione

Lettera a-ter)

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici

Lettera a-quater)

Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura in split payment (l’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea)

Lettera b)

Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radio mobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative

Lettera c)

Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale

Lettera d-bis)

Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003

Lettera d-ter)

Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica

Lettera d-quater)

Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a)

 

In sede di conversione del D.L. 119/2018 è stato recepito il differimento al 30 giugno 2022, di cui alla Direttiva 2018/1695/CE, dell’applicazione del meccanismo del reverse charge alle operazioni previste dalle lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 5 dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972.

In particolare, la lettera c) del comma 6 dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972 prevede l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

La precedente formulazione della norma – in vigore fino al 1° maggio 2016 – limitava l’applicazione del reverse charge ai soli “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate fornendo gli opportuni chiarimenti con la circolare 21/E/2016.

L’ampiamento dell’ambito applicativo dell’inversione contabile alle cessioni di “console da gioco, tablet PC e laptop” si applica a decorrere dal 2 maggio 2016.

Ai fini dell’individuazione dei “tablet PC” e “laptop,” non rileva la denominazione “commerciale”, bensì, la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC):

  • console da gioco, (NC 9504 50 00);
  • tablet PC (NC 8471 30 00);
  • laptop (NC 8471 30 00).

L’acquirente soggetto passivo è obbligato all’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge anche se non stabilito in Italia o non avente stabile organizzazione in Italia. Per assolvere gli adempimenti Iva, il cessionario – non stabilito o in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai fini Iva in Italia oppure nominare un rappresentante fiscale italiano.

L’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Pertanto, per le cessioni che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: