16 Marzo 2020

Prorogata al 2020 la detrazione per il “bonus verde”

di Giancarlo Grossi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la definitiva approvazione della Legge di conversione del c.d. “Decreto milleproroghe” (D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020), è stata disposta l’estensione a tutto il 2020 della detrazione per il “bonus verde”.

L’articolo 10 del citato decreto estende all’anno 2020 la possibilità di fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi di:

  1. sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  2. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La proroga riguarda soltanto il periodo di fruibilità dell’agevolazione; restano invariate le regole e le modalità di utilizzo della detrazione applicate negli anni precedenti (2018 e 2019), come illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 13/E/2019.

La norma di riferimento è l’articolo 1, commi da 12 a 15, L. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018).

La detrazione spetta sempre nella misura del 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale, e riguarda soltanto i soggetti Irpef.

La detrazione complessivamente spettante va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento della spesa. La detrazione massima fruibile per ciascun anno d’imposta ammonta quindi a 180 euro (pari a 1/10 del 36% di 5.000 euro).

La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi. Sono pertanto ammessi al beneficio il proprietario o nudo proprietario dell’immobile; i titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile; i detentori dell’immobile sulla base di un contratto di locazione o comodato. La detrazione spetta altresì ai familiari conviventi del possessore o detentore.

Sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In tal caso la detrazione compete ai singoli condomini, nel limite della quota imputabile a ciascuno di essi.

La detrazione spetta per le opere che s’inseriscono in un intervento complessivo, relativo all’intero giardino o area, che riguardi la sistemazione a verde ex novoo il radicale rinnovamento dell’esistente”. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che risulta agevolabile “l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione. Ne consegue che non possono fruire dell’agevolazione i semplici acquisti di piante, arbusti o altro materiale, né gli interventi di manutenzione ordinaria periodica dei giardini esistenti che non siano connessi ai suddetti interventi. Sono altresì esclusi dall’agevolazione i lavori effettuati in economia.

La detrazione è pertanto rivolta agli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Rientrano tra le spese ammesse in detrazione anche quelle sostenute per la progettazione e manutenzione necessarie per l’esecuzione degli interventi.

La circolare 13/E/2019 considera altresì agevolabili la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, purché si tratti di opere di carattere permanente e a condizione che si riferiscano “ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali”.

Qualora gli interventi vengano eseguiti su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio di arti o professioni, ovvero all’esercizio di attività commerciali, la detrazione è ridotta al 50%.

La detrazione, per la parte non fruita, viene trasferita agli aventi causa dell’originario beneficiario. In caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non fruita passa in capo all’acquirente (persona fisica), salvo diverso accordo tra le parti; mentre, in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita si trasmette all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti vengano effettuati con mezzi che ne consentano la tracciabilità e quindi non necessariamente con bonifico bancario.

I documenti di spesa dovranno riportare l’indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario e contenere una descrizione dell’intervento che ne consenta la riconducibilità tra quelli agevolabili.

Si rimanda alla circolare 13/E/2019 per ulteriori approfondimenti sul tema.