Prorogata la rottamazione del magazzino
di Alessandro BonuzziL’articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa che adottano i principi contabili nazionali la facoltà, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, di adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, Tuir, attraverso l’eliminazione di esistenze iniziali di quantità e valori superiori a quelli effettivi e l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.
Trattasi, in sostanza, di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, con esclusione dei beni strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
L’adeguamento delle esistenze iniziali relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 prevede il versamento di un’imposta sostitutiva e dell’Iva – quest’ultima dovuta solo in caso di eliminazione di esistenze iniziali – in 2 rate. Sulla base del dettato legislativo originario, la prima rata scadeva entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (quindi entro lo scorso 1.7.2024, ovvero il 31.7.2024 o il 30.8.2024 per i soggetti solari), mentre la seconda rata deve essere pagata entro il termine per il versamento della seconda (o unica rata) dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo, ossia quello in corso al 31.12.2024 (quindi entro il 30.11.2024 per i soggetti solari).
Alla luce delle complessità operative connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24.6.2024 e al fine di consentire ai soggetti interessati dalla misura di aver più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito all’accesso alla disciplina dell’adeguamento del magazzino, il comma 1, dell’articolo 7, D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus), ha differito il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva e dell’Iva al prossimo 30.9.2024.
In particolare, il differimento riguarda:
- i soggetti solari, che possono beneficiare di un differimento fino a 3 mesi per il pagamento della prima rata;
- i soggetti non solari per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024.
Inoltre, il comma 2, dell’articolo 7, D.L. 113/2024, prevede la possibilità di adeguare le esistenze iniziali entro il 30.9.2024 per i soggetti per i quali l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024, in deroga alle disposizioni del codice civile e degli Oic. In tali casi, l’adeguamento può essere effettuato nell’esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023, senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati. Peraltro, la fruizione di tale facoltà non determina alcun effetto sui termini di versamento dell’imposta sostitutiva e dell’Iva, così come differiti (al 30.9.2024).
Si rileva, infine, che resta fermo l’originario termine di pagamento se la scadenza del termine di versamento della prima rata è successiva alla data del 29.9.2024, nonché quello relativo alla seconda rata. Tuttavia, qualora il nuovo termine differito di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per l’originario versamento della seconda rata, anche il termine di versamento della seconda rata viene differito al 30.9.2024.
Pertanto, in tale ipotesi, il versamento verrà effettuato in un’unica soluzione. Ciò accade, ad esempio, nel caso della società con esercizio 1.10.2022 – 30.9.2023 il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024 e che, invece, per effetto della novella normativa, scadrà il prossimo 30.9.2024.