8 Gennaio 2021

Proroghe e conferme per fattura elettronica e corrispettivi telematici – I° parte

di Luca Caramaschi
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Complice anche la situazione emergenziale in atto, tanto la disciplina della fatturazione elettronica quanto quella dei corrispettivi telematici stentano a trovare una definitiva consacrazione. Infatti, sono diversi gli aspetti che, per effetto di proroghe e/o modifiche legislative, devono ancora trovare una applicazione, per così dire, “a regime”.

Vediamo, pertanto, di riepilogare, in due contributi, quegli obblighi e quelle procedure che, per effetto dei diversi provvedimenti emanati nel corso del 2020, hanno trovato un’applicazione differita solo a partire dal 1° gennaio 2021 e quelle che, invece, troveranno piena decorrenza solo nel corso del 2021 (o, come diremo nella seconda parte, addirittura dal 1° gennaio 2022 come ad esempio nel caso dell’esterometro e della trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria).

 

Obbligatorie dal 01.01.2021 le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica

Come ampiamente ricordato in precedenti contributi, entrano in vigore, obbligatoriamente a partire dal 01.01.2021, le nuove specifiche tecniche che riguardano il formato Xml della fattura elettronica descritte nell’allegato al provvedimento prot. n. 99922/2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020.

Le modifiche, che interessano sia il codice tipo-documento (codice TD) che il codice natura Iva dell’operazione (codice N), si propongono l’obiettivo di intercettare le molteplici operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Al via dal 01.01.2021 l’obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico

Esaurito il semestre di proroga previsto dall’articolo 104 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), parte dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per i commercianti al minuto di provvedere all’acquisto e attivazione del Registratore Telematico (RT).

Viene meno, quindi, la modalità alternativa al registratore telematico che, fino al 31.12.2020, permetteva l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (certificati tramite ricevute fiscali ovvero tramite il vecchio registratore di cassa) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite apposita funzione presente nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

 

Decorrenza da aprile 2021 per il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici

Sempre in tema di corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 389405/2020 dello scorso 23.12.2020, ha disposto la proroga al prossimo 1° aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data, pertanto, sarà possibile trasmettere i dati ricorrendo alla versione precedente (6.0).

Tra gli obiettivi del nuovo tracciato si segnalano la miglior gestione di particolari tipologie di operazioni quali quelle caratterizzate da corrispettivo non riscosso e quelle per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche la fattura elettronica.

 

Parte dal 01.01.2021 l’obbligo telematico per i corrispettivi dei benzinai di piccole dimensioni

Si completa, dal 2021, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi riguardanti le cessioni poste in essere dai distributori di carburante.

Dopo le partenze dell’obbligo che hanno interessato i distributori di carburante di grandi (dal 01.01.2020) e medie (dal 01.09.2020) dimensioni, è scattato dallo scorso 1° gennaio 2021, anche per gli impianti che hanno erogato una quantità fino a 1,5 milioni di litri, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Si ricorda che la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento è stabilita:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale;
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile.

 

Parte dal 01.01.2021 la procedura di liquidazione dell’imposta di bollo virtuale sulle FE

È partita dal 1° gennaio 2021, in virtù della proroga disposta con l’articolo 143 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), anche la nuova procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con la quale l’Agenzia delle entrate potrà verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

 

Regole 2021 (sintesi)

  • sulla base dei dati in proprio possesso, l’Agenzia procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta”;
  • il cedente/prestatore o intermediario delegato vengono informati con modalità telematiche entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre;
  • laddove l’interessato ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo.

Inoltre, con il Decreto MEF 04.12.2020 è stato previsto, sempre con decorrenza 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Per effetto delle nuove previsioni viene quindi stabilito che il pagamento dell’importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell’imposta dovuta, invece, sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.

 

Le nuove scadenze 2021 dell’imposta di bollo sulle FE
1° trimestre 31 maggio 2021
2° trimestre 30 settembre 2021
3° trimestre 30 novembre 2021
4° trimestre 28 febbraio 2022

Va altresì ricordato che, in un’ottica di semplificazione, il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.

 

Nuovo rinvio a febbraio/marzo 2021 per la lotteria degli scontrini

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 141 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) la cosiddetta “lotteria degli scontrini” (concorso a premi al quale i privati consumatori avranno accesso a fronte di acquisti effettuati presso commercianti al minuto) avrebbe dovuto trovare applicazione, dopo diverse proroghe, già dallo scorso 1° gennaio 2021.

È invece con il recente D.L. 183/2020 (il cosiddetto “Milleproroghe”) che si rimanda ad un Provvedimento congiunto tra Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre il prossimo 1° febbraio 2021, al fine di prevedere:

  • la definizione delle modalità di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio;
  • la definizione delle disposizioni necessarie all’avvio della lotteria.

Sempre con il citato decreto Milleproroghe viene conseguentemente differito al 1° marzo 2021 il termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria da parte degli esercenti (si tratta di quel fastidioso strumento di delazione fortemente criticato dall’opinione pubblica che il legislatore ha tuttavia deciso di mantenere).

Da ultimo, con la recente Legge di Bilancio per l’anno 2021 (L. 178/2020), e, più precisamente, con il comma 1095 del provvedimento, si è prevista la limitazione della partecipazione al concorso a premi ai soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.