7 Giugno 2019

Prosecuzione del regime Iva di gruppo in presenza di fusione societaria

di Fabio Landuzzi
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La risposta resa dall’Amministrazione Finanziaria all’interpello n. 25/2019 affronta il caso in cui la società controllante (Beta) che ha in corso l’opzione per il regime Iva di gruppo con altre proprie controllate (Gamma e Delta) venga incorporata nel corso dell’anno x in una consociata (Alfa) a sua volta non aderente al regime dell’Iva di gruppo.

Il tema posto riguarda la possibilità per Alfa (l’incorporante) di poter proseguire, dal 1° gennaio dell’anno x+1, il regime di Iva di gruppo con le sue due “nuove” controllate Gamma e Delta e, inoltre, se l’eccedenza di Iva a credito maturata dalla controllante Beta nel regime Iva di gruppo dell’anno x possa essere utilizzata nelle liquidazioni del “rinnovato” perimetro dell’Iva di gruppo a partire dal mese di gennaio dell’anno x+1.

Dal documento di prassi succitato si evince fra l’altro che la data di efficacia civilistica e fiscale della predetta fusione, come disposto in atti, è il 1° gennaio dell’anno X+1; perciò, se ne deduce, come sottolinea l’Amministrazione, che questa è la data da assumere come quella di “efficacia della trasformazione sostanziale soggettiva” realizzata fra Beta (incorporata) e Alfa (incorporante).

Quindi:

  • per tutto l’anno x, Beta funzionerà come controllante nel regime Iva di gruppo con Gamma e Delta; ma
  • poiché Beta è incorporata in Alfa a partire dal 1° gennaio dell’anno x+1, al momento di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno x esisterà solo Alfa, la quale sarà perciò tenuta a presentare anche la dichiarazione Iva dell’anno x per conto della incorporata Beta, ivi incluso il modello Iva 26PR;
  • ove vi fossero obblighi di versamento Iva rivenienti dall’anno x per l’Iva di gruppo, di questi si dovrà far carico Alfa, sempre per via del suo subentro negli obblighi di Beta (incorporata) come regolato dalla risoluzione 119/E/2017.

Ciò detto, occorre ora verificare se Alfa possa proseguire, a questo punto e di fatto senza alcuna vera soluzione di continuità, il regime Iva di gruppo con Gamma e Delta già a partire dall’anno x+1.

Il ragionamento non può che partire dall’indagine del presupposto che la norma pone per l’accesso al regime in questione, ovvero il possesso, da parte della controllante, di partecipazioni delle controllate per più del 50%, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.

Nel caso esaminato dall’Amministrazione, tanto Alfa che Beta facevano capo allo stesso socio unico persona fisica e, in esito della fusione, Alfa sarebbe divenuta la controllante di Gamma e Delta così che il perimetro del regime Iva di gruppo non sarebbe variato sostanzialmente, se non nella sostituzione di Beta con Alfa nel ruolo di controllante.

La conclusione a cui giunge l’Amministrazione è quindi interessante in quanto valorizza la portata “riorganizzativa” della fusione, laddove riconosce che i requisiti di accesso al regime Iva di gruppo (il preesistente controllo) sussistevano già nel periodo x sulla società incorporata e di conseguenza essi sono assunti sulla incorporante in forza del subentro connaturato alla stessa operazione di fusione.

Perciò, la procedura di liquidazione Iva di gruppo potrà essere proseguita con Alfa facente funzioni di controllante già dall’anno x+1, e non sarà necessario istituire una contabilità Iva separata (come era stato invece richiesto nella risoluzione ministeriale 363998/1986) in quanto l’efficacia della fusione è qui prevista dal 1° gennaio dell’anno x+1, con la conseguenza che non serve affatto separare per l’incorporante Alfa le risultanze delle proprie liquidazioni Iva dell’anno x (cosa che sarebbe stata richiesta ove, invece, la fusione avesse avuto effetto in corso d’anno).

Un’ultima chiosa riguarda poi la destinazione dell’eccedenza a credito Iva dell’anno x emergente in capo a Beta proprio in quanto ex controllante ed ora incorporata.

L’Amministrazione conferma che non si pongono problemi all’ingresso di questo credito Iva in compensazione con i debiti risultanti dalle liquidazioni Iva di Gruppo dell’anno x+1.

Diversamente, laddove Alfa avesse generato nell’anno x, quando non era in Iva di gruppo, un’eccedenza a credito di Iva, quest’ultima non potrebbe trovare ingresso nelle liquidazioni Iva di gruppo dell’anno x+1 ma dovrebbe essere richiesta a rimborso, se ne sussistano i presupposti di legge, oppure utilizzata in compensazione con altri tributi e contributi, ma comunque al di fuori delle liquidazioni Iva del gruppo dell’anno x+1.

Laboratorio professionale di riorganizzazioni e ristrutturazioni societarie