Sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, riconosciuto fiscalmente a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12% (in luogo del 16% dello scorso anno) per i beni ammortizzabili e del 10% (in luogo del 12% dello scorso anno) per i beni non ammortizzabili.
Inoltre, è consentito “affrancare” il saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (nella misura del 10%) delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali.
Sul piano “soggettivo”, la rivalutazione – come in passato – riguarda i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir che non adottano i principi contabili internazionali (ossia società di capitali ed enti commerciali) nonché imprenditori individuali, S.n.c., S.a.s., enti non commerciali (limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale) e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Possono accedere alla rivalutazione in esame anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata: per questi, occorre tener conto dei beni che risultano dal registro dei beni ammortizzabili (qualora istituito) ovvero dal registro degli acquisti tenuto ai fini Iva.
Ed è proprio in relazione a quest’ultima fattispecie che si vuole qui segnalare una incongruenza della prassi.
Il chiarimento riguarda l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 15 L. 342/2000 secondo cui “la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta“.
L’onere della “bollatura” e “vidimazione” del prospetto di rivalutazione trova(va), infatti, la sua ratio nell’ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria.
Tuttavia, con la soppressione dell’obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (articolo 8 L. 383/2001), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “..l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione….per i soggetti in contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo” (risoluzione n. 14/E/2010).
Ed ancora, la stessa Agenzia ha precisato quanto segue: “…coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione, si ritiene che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione. Devono intendersi superate, al riguardo, le considerazioni formulate nei precedenti documenti di prassi.”
Tale interpretazione – la cui ratio appare pienamente condivisibile – si discosta, in realtà, da quanto affermato dalla stessa Agenzia nell’ambito di una successiva circolare. Infatti, se – da una parte – nulla viene riportato al riguardo nell’ambito della circolare 8/E/2019 (punto 2.6) relativa le norme sulla rivalutazione di cui alla Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 940 e seguenti, L. 145/2018), dall’altra, nella circolare 14/E/2017 viene sostenuto che “Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta”, senza alcuna ulteriore precisazione. Pare, quindi, che l’Agenzia contraddica se stessa in quanto non tiene conto della posizione sostenuta nel precedente documento di prassi.
A parere di chi scrive si tratta di un mero refuso dell’Amministrazione, in virtù del fatto che nella risoluzione 14/E/2010 si rispondeva a precisa richiesta di chiarimenti sull’obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione. Detto ciò, si auspica un intervento chiarificatore sul punto che ponga fine ai dubbi sul comportamento da adottare per i contribuenti in contabilità semplificata.