Protocollo di conduzione della composizione negoziata – prima parte
di Francesca Dal PortoNella scarna normativa relativa alla composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, un valido strumento di ausilio per la concreta operatività dell’esperto è rappresentato dal protocollo di conduzione dello stesso istituto, contenuto tra gli allegati al Decreto Dirigenziale del 28.09.2021.
In particolare, nella sezione terza del documento allegato al Decreto è contenuto il protocollo di conduzione della composizione negoziata.
Trattasi di un vero e proprio vademecum operativo in materia di composizione negoziata: lo stesso tiene conto delle migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi.
Una volta notificata a mezzo PEC la nomina all’esperto, a cura della sezione della Camera di Commercio competente che ha ricevuto l’istanza ex articolo 12, comma 1, D.Lgs. 14/2019, lo stesso ha due giorni di tempo per accettare l’incarico.
I due giorni decorrono dal ricevimento della propria designazione.
È buona norma che l’esperto, prima di accettare l’incarico:
- esamini la domanda ed i documenti caricati dal debitore sulla piattaforma telematica (a cui l’esperto ha immediato accesso subito dopo la nomina, sebbene non possa ancora “scaricare” in copia tali documenti fino all’accettazione);
- accerti la propria indipendenza ai sensi dell’articolo 16 D.Lgs. 14/2019;
- verifichi l’assenza di incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno, che siano pendenti.
Nell’accettare l’incarico, inoltre, l’esperto deve considerare il possesso delle specifiche competenze occorrenti, avendo riguardo ad esempio al settore in cui opera l’impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata, alla propria disponibilità di tempo, alla complessità ed alle dimensioni dell’impresa ed alla propria organizzazione.
L’accettazione dell’incarico è effettuata mediante l’inserimento sulla piattaforma telematica di una comunicazione di accettazione (secondo il fac simile riportato nell’allegato n. 3 al Decreto Dirigenziale del 29.09.2021) che deve essere contestualmente inviata a mezzo PEC anche all’imprenditore.
Subito dopo l’accettazione, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell’impresa, sulla base della richiesta e delle informazioni fornite.
A questo fine, l’esperto svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test pratico pe la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile online (sez. I allegato al D.D. del 28.09.2021).
Qualora l’imprenditore abbia allegato alla domanda il test già compilato, l’esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l’esigenza.
Nel caso in cui invece l’imprenditore non lo abbia allegato, l’esperto provvede alla sua compilazione insieme all’imprenditore.
L’esito del test in questione ha un valore puramente indicativo e l’esperto lo valuta nel contesto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone.
Può accadere che, grazie all’effettuazione dello stesso, l’esperto ravvisi fin da subito la presenza di uno stato di insolvenza. Questo non necessariamente compromette la possibilità di avviare la composizione negoziata: l’esperto potrà ugualmente avviare le trattative quando ritenga che, solo nell’ambito delle stesse, si possano perseguire concrete prospettive di risanamento.
In ogni caso, l’esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, dovrà darne notizia all’imprenditore e alla Camera di commercio competente perché venga disposta l’archiviazione del fascicolo.
Nel caso in cui l’esito del test online indichi che il risanamento deve necessariamente passare dalla via indiretta, in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa, (operazioni straordinarie di cessione o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese, ecc.) l’esperto dovrà attentamente valutare il piano di risanamento ed, in particolare, dovrà tenere conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall’imprenditore o da terzi e delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili.
In ogni caso, nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’esperto dovrà sempre avere riguardo alla presenza di una concreta prospettiva di risanamento dell’impresa; non basterà aver effettuato tale valutazione solo nel momento iniziale.
Infatti, qualora tale prospettiva venga meno in un secondo momento, l’esperto dovrà comunque attivarsi di conseguenza, comunicandolo all’imprenditore e redigendo apposita relazione da inserire sulla piattaforma telematica.
Nel caso in cui siano state concesse misure protettive, la relazione dovrà essere trasmessa anche al Tribunale che le abbia concesse, affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione.
L’inserimento della relazione nella Piattaforma Telematica costituisce titolo per l’archiviazione della composizione negoziata da parte della Camera di commercio competente.
In questo caso, qualora si siano svolte le trattative e non abbiano avuto esito positivo, quando non siano praticabili le soluzioni di cui all’articolo 23 D.Lgs. 14/2019, l’imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una proposta di concordato semplificato di cui all’articolo 25 sexies.
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gestore_della_crisi_d_impresa