25 Agosto 2016

La prova delle cessioni intracomunitarie

di Marco Peirolo
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Come si evince dall’art. 131 della Direttiva n. 2006/112/CE, la normativa comunitaria non definisce la forma e la tipologia della prova idonea a dimostrare l’avvenuto trasporto dei beni nel territorio di altro Stato membro, lasciando che siano gli Stati membri a stabilire quali siano i mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva sussistenza di una cessione intracomunitaria, nel rispetto dei principi di neutralità dell’imposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate.

L’assenza, nei confronti del cedente, di specifici obblighi procedurali relativi al trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione è collegato al principio della libera circolazione dei beni nel territorio comunitario. Dato, tuttavia, che la disciplina in materia di IVA considera imponibile la generalità delle operazioni, le disposizioni riguardanti le cessioni intracomunitarie devono essere interpretate restrittivamente in quanto si riferiscono a fattispecie esenti e spetta al cedente, cioè a colui che applica in fattura il titolo di esenzione, provare l’esistenza dei relativi presupposti (Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-409/04 e Id., 6 settembre 2012, causa C-273/11).

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