4 Settembre 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie: nuovi chiarimenti

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

Con notizia del 14 maggio (Nuovi mezzi di prova delle cessioni intra applicabili anche per il passato) avevamo commentato il quadro giuridico riguardante le prove da produrre per dimostrare che i beni oggetto di una cessione comunitaria hanno raggiunto lo Stato membro di destino.

Dal 1° gennaio 2020, infatti, sono in vigore le nuove presunzioni, previste dall’articolo 45-bis del Regolamento 282/2011, per le quali si presume che la merce abbia raggiunto lo Stato di destino quando il venditore entra in possesso di almeno due prove tra quelle elencate nella norma, rilasciate da due parti indipendenti dal cedente, dal cessionario, e tra gli stessi due soggetti che rilasciano le prove; inoltre, quando il trasporto è curato dal cessionario, è necessaria una dichiarazione di ricezione della merce.

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