24 Dicembre 2015

Prova dell’esportazione diretta e documentazione bancaria

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La circolare 35/E/1997 dell’Agenzia delle Entrate cita: “il regime di non imponibilità dell’IVA della cessione trova convalida nella successiva uscita dei beni dal territorio comunitario”. Pertanto, per poter garantire la non imponibilità di un’esportazione, deve essere dimostrata l’avvenuta uscita della merce. A livello doganale, secondo la nota 3945/2007 dell’Agenzia delle Dogane, vige il sistema ECS e la prova dell’uscita delle merci è costituita dal messaggio “risultati di uscita” che l’ufficio doganale di uscita invia all’ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA). Tale dato ha la stessa valenza della prova di uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell’esemplare 3 della dichiarazione doganale.

Secondo la stessa circolare, la stampa della “notifica di esportazione” non è invece rilevante al fine di dimostrare la prova dell’avvenuta esportazione a tal fine rilevando il dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell’MRN (Mouvement Reference Number).

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