24 Dicembre 2015

Prova dell’esportazione diretta e documentazione bancaria

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La circolare 35/E/1997 dell’Agenzia delle Entrate cita: “il regime di non imponibilità dell’IVA della cessione trova convalida nella successiva uscita dei beni dal territorio comunitario”. Pertanto, per poter garantire la non imponibilità di un’esportazione, deve essere dimostrata l’avvenuta uscita della merce. A livello doganale, secondo la nota 3945/2007 dell’Agenzia delle Dogane, vige il sistema ECS e la prova dell’uscita delle merci è costituita dal messaggio “risultati di uscita” che l’ufficio doganale di uscita invia all’ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA). Tale dato ha la stessa valenza della prova di uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell’esemplare 3 della dichiarazione doganale.

Secondo la stessa circolare, la stampa della “notifica di esportazione” non è invece rilevante al fine di dimostrare la prova dell’avvenuta esportazione a tal fine rilevando il dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell’MRN (Mouvement Reference Number).

La disciplina IVA alla lettera a) comma 1 dell’art. 8 D.P.R. 633/1972 stabilisce che la stessa deve risultare:

  • da un documento doganale;
  • dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del D.P.R. 627/1978 (per i casi nei quali la stessa è prescritta), oppure sul documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a).

Qualora la documentazione doganale per qualche motivo non fosse idonea a provare l’avvenuta esportazione, i documenti sopra citati pertanto risultano validi a svolgere la medesima funzione.

La Circolare 75/D/2002 dell’Agenzia delle Dogane contempla, tra la documentazione finalizzata a consentire l’istruttoria da parte dell’ufficio doganale ai fini della prova circa l’avvenuta effettiva uscita della merce dalla comunità, le seguenti fattispecie:

  • fattura commerciale o documento fiscale equipollente;
  • documento bancario attestante l’avvenuto pagamento della vendita all’estero (escluso per le cessioni a titolo gratuito).

In riferimento a quest’ultimo elemento si rilevano delle disposizioni completamente differenti da parte della giurisprudenza. Nella sentenza della Cassazione n. 19750/2013 infatti si sancisce che: “non rileva, quindi, che il trasferimento fisico del bene fuori dall’ambito territoriale comunitario risulti da elementi conoscitivi indiretti, dovendo l’onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione essere fornita con mezzi, aventi carattere di certezza ed incontrovertibilità, quali le attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, mentre strumenti di origine privata, quale la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo”. La stessa successivamente ribadisce che è la norma stessa, ovvero l’art. 8 comma 1 lett. a), che determina in modo tassativo i mezzi di prova ritenuti idonei a provare l’esportazione individuando anche altri documenti commerciali (fattura, bolla di accompagnamento o altro documento di trasporto), formati dagli stessi operatori privati, purché tuttavia recanti la “vidimazione dell’ufficio doganale“. Pertanto la prova, secondo la sentenza in esame, della spedizione/trasporto dei beni fuori del territorio doganale della Comunità può essere fornita, o mediante uno dei documenti commerciali indicati nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a) debitamente vidimati dall’ufficio doganale di “uscita” della merce, ovvero con ogni altro mezzo purché lo stesso abbia carattere di “certezza ed incontrovertibilità”. La documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento è considerata come un semplice fascicolo di origine privata ed in quanto tale non può costituire prova idonea.