25 Luglio 2024

Prove inutilizzabili ai fini accertativi se illegittimamente acquisite: bene, ma non benissimo

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Il complessivo riassetto dei rapporti tra il processo penale e quello tributario, come recentemente ridisegnato a cura del D.Lgs. 87/2024, giustifica qualche riflessione a proposito di come la riforma fiscale abbia ibridato il diritto delle imposte con principi sinora appartenuti al solo universo penalistico, in una logica di maggiore garanzia del contribuente. In questa prospettiva, è allora utile riportare attenzione all’articolo 7-quinquies, L. 212/2000, Statuto del contribuente, come introdotto dal D.Lgs 219/2023, per il quale “Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”.

Tale norma introduce e adatta, nell’ordinamento tributario, un chiaro precetto di matrice processual-penalistica: quello dell’articolo 191 c.p.p., per il quale le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate (comma 1); e per il quale tale inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (comma 2).

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