Provvigioni estere: trattamento Iva ed esterometro
di Clara PolletSimone DimitriLe provvigioni corrisposte ad agenti non residenti, a seconda della tipologia di vendita procurata, richiedono un diverso trattamento ai fini Iva e di conseguenza ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
L’attività di intermediazione svolta da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia è inquadrabile, ai fini Iva, tra le prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972. Pertanto, gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato, escludendo le prestazioni di servizi in deroga, sono adempiuti dai committenti nazionali, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, tramite:
- integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, se il prestatore del servizio è comunitario oppure
- emissione di un’autofattura, se il prestatore del servizio è extracomunitario.
In entrambi i casi è richiesta la doppia registrazione dell’operazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.
Per quanto riguarda la rilevanza ai fini Iva, si considerano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito… (articolo 9, comma 1, n. 7, D.P.R. 633/1972).
Esemplificando, partiamo dall’ipotesi di un agente extracomunitario (ad esempio svizzero) che ha procurato, al committente nazionale, alcune vendite in un paese extracomunitario (ad esempio, sempre in Svizzera).
Sulla base delle provvigioni maturate, il committente nazionale dovrà emettere un’autofattura come operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 7, D.P.R. 633/1972 e dovrà effettuare una doppia registrazione nel registro Iva vendite e acquisti.
Si ricorda che, in diverse occasioni, è stato precisato che la non imponibilità rimane subordinata alla condizione che le prestazioni siano direttamente riferibili a beni che, al momento dell’effettuazione dell’operazione, abbiano già ricevuto la relativa destinazione doganale (risoluzione 426768/E/1984, risoluzione 420248/E/1980 e ancora risoluzione 371951/E/1981).
In altri termini, nel caso in cui le provvigioni riconosciute all’agente svizzero si riferiscano ad operazioni per cui non è avvenuta ancora l’esportazione, l’autofattura del committente nazionale va emessa con Iva al 22%.
Questa operazione dovrà essere dichiarata nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere con riferimento al mese di registrazione dell’autofattura. I dati delle autofatture per acquisti di servizi extra comunitari devono essere riportati esclusivamente nella sezione delle fatture ricevute (DTR), nonostante la doppia registrazione anche nel registro Iva vendite, indicando l’Imposta e la natura dell’operazione N6. Se le provvigioni sono riconosciute su esportazioni già effettuate e, pertanto, non imponibili Iva, occorre indicare invece la natura operazione N3.
Riprendendo l’esempio precedente, nel caso in cui l’agente che ha procurato la vendita in Svizzera sia comunitario, ad esempio francese, il committente nazionale deve integrare la fattura ricevuta sempre non imponibile ex articolo 9, n. 7, D.P.R. 633/197 (se si riferisce ad esportazioni già effettuate), oppure con Iva al 22% (in caso diverso), ed effettuare la doppia registrazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.
Anche questa operazione deve essere indicata nell’esterometro, esclusivamente nella parte relativa alle fatture ricevute (DTR), indicando:
- l’imponibile, l’Iva e la Natura operazione N6 nel caso di integrazione con Iva,
- l’imponibile e la Natura operazione N3 nel caso di integrazione non imponibile ex articolo 9, n. 7, D.P.R. 633/1972.
Inoltre, nel campo “TipoDocumento” dovrà essere riportato il codice “TD11” riferito agli acquisti intracomunitari di servizi. L’indicazione di un “Tipo documento” diverso da TD11, abbinato ad una partita Iva del prestatore del servizio comunitaria, è motivo di scarto del file.
Un ultimo caso riguarda le provvigioni riconosciute ad un agente francese per vendite effettuate nel territorio comunitario. La fattura ricevuta dall’agente deve essere integrata con l’Iva e registrata nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.
L’operazione deve essere riepilogata nell’esterometro, solo lato fatture ricevute (DTR) indicando imponibile, Iva e Natura operazione N6.
Ricordiamo, infine, che l’adempimento relativo agli elenchi Intrastat rimane anche nell’anno 2019 con le regole vigenti al 31 dicembre 2018 e, pertanto, l’operazione andrà riepilogata solo nel caso di provvigioni con integrazione con Iva. Diversamente, le integrazioni non imponibili Iva non dovranno essere indicate. Sul punto la circolare 43/E/2010 ha precisato che:
“L’articolo 50, comma 6, ultimo periodo, del DL 331/1993 …stabilisce… che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario…. Per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque, necessario appurare se per essa è dovuta l’Iva nel Paese di stabilimento del committente. Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti”.
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