17 Ottobre 2016

La prudenza investigativa non giustifica il sequestro per equivalente

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 35330 del 21 giugno 2016, depositata il successivo 23 agosto, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di misure cautelari statuendo che il sequestro preventivo per equivalente non può essere applicato in luogo del sequestro preventivo finalizzato a confisca diretta del profitto per ragioni di mera prudenza investigativa.

Nel caso specifico, il GIP del Tribunale di Pesaro, previa richiesta del Procuratore della Repubblica, aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente fino alla somma di euro 3.982.485 nei confronti dell’amministratore di fatto di un’associazione e di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, in quanto indagato per il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall’articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000.

Invero, a parere del PM, non sarebbero sussistiti i presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato a confisca diretta del profitto nei confronti delle persone giuridiche interessate dalle inadempienze tributarie penalmente rilevanti, atteso che gli immobili della società fallita erano stati acquisiti nella massa fallimentare e che, per “ragioni di prudenza investigativa”, non sarebbe stato possibile verificare gli eventuali saldi positivi di conti correnti.

Tale interpretazione era stata condivisa non solo dal GIP ma anche dal Tribunale del riesame il quale, con la propria ordinanza, aveva giustificato la misura del sequestro preventivo per equivalente sulla base della circostanza per cui la verifica di eventuali saldi attivi dei conti correnti non avrebbe potuto essere compiuta dalla polizia giudiziaria senza interpellare gli istituti bancari, il che “avrebbe svelato la pendenza di indagini e quindi compromesso la fruttuosità della misura cautelare, che, per sua natura, è un atto a sorpresa”.

L’indagato aveva quindi presentato ricorso in Cassazione contestando il rilievo della “prudenza investigativa” poiché l’impossibilità della confisca diretta avrebbe dovuto essere oggettiva e non affidata alla discrezionalità del PM e rilevando inoltre come l’eventuale verifica dei saldi dei conti correnti non avrebbe compromesso l’indagine e il sequestro “come atto a sorpresa”, dovendosi altrimenti ritenere che qualsiasi atto di indagine sarebbe pregiudizievole in quanto causa di una fuga di notizie.

Investita della questione, la Suprema Corte ha analizzato la portata della citata espressione “prudenza investigativa” immediatamente riconoscendo che disporre il sequestro per equivalente sulla base di tale presupposto lascerebbe al PM una discrezionalità che non ha alcun riscontro nella normativa vigente senza che, oltretutto, il giudice possa vagliare l’effettiva sussistenza della necessità di una certa cautela ai fini di preservare i risultati delle indagini in corso.

Richiamando le sentenze Gubert e Bartolini (Cass. SS.UU. n. 10561/14 e Cass. n. 1738/15) per cui il presupposto del sequestro diretto “non deve consistere in accertamenti specifici e ulteriori rispetto a quanto già confluito nel compendio indiziario”, la Terza Sezione ha affermato come, nel compendio indiziario del caso esaminato, fosse già inclusa l’esistenza di conti correnti intestati ai due enti coinvolti, per cui sarebbe stato “non conforme a un’interpretazione improntata a logica e buona fede ritenere che conoscere il saldo di tali conti correnti – nell’ipotesi in cui non lo si fosse appreso fin dalla conoscenza dell’esistenza dei conti – costituisse un vero e proprio accertamento ulteriore”.

A ciò si aggiunga come, nello specifico, la mancata verifica del saldo dei conti correnti non sia stata motivata da una difficoltà nell’apprendere la notizia – tale che questa sarebbe venuta a costituire un vero e proprio accertamento ulteriore -, “bensì è stata giustificata, come si è visto, con una generica prudenza investigativa” non rinvenibile nella giurisprudenza della Suprema Corte.

Detta giustificazione non avrebbe potuto essere supportata nemmeno dal fatto che la richiesta dell’importo dei saldi agli istituti bancari avrebbe avuto un effetto pregiudizievole rispetto all’atto “a sorpresa” in quanto le banche medesime erano state già precedentemente rese edotte della pendenza di indagini penali da parte della polizia giudiziaria.

Alla luce di tali argomentazioni è possibile concludere che l’esigenza di evitare l’occultamento come intrinseca caratteristica della cautela in questione non può giustificare l’applicazione del sequestro per equivalente in luogo di quello preventivo finalizzato a confisca diretta del profitto.

La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto fondate le doglianze del ricorrente per non avere il giudice del riesame adeguatamente fronteggiato la tematica della disponibilità del sequestro per equivalente che gli era stata proposta nella richiesta del riesame e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione.

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