Pubblicata la bozza dell’Oic 29
di Alessandro BonuzziNella giornata di ieri l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la bozza per la consultazione del principio contabile Oic 29, dando continuità all’aggiornamento dei principi contabili nazionali alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.
Lo scopo dell’Oic 29 è quello di disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in nota integrativa degli eventi che riguardano:
- i cambiamenti di principi contabili;
- i cambiamenti di stime contabili;
- la correzione di errori;
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
La novità più evidente è senz’altro la eliminazione del riferimento agli eventi o alle operazioni di natura straordinaria. Ciò è dovuto alla nota cancellazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico.
Altra modifica che riguarda la struttura del principio attiene al paragrafo dedicato alle definizioni. Nella bozza di ieri è collocato all’inizio e ricomprende tutti gli ambiti di applicazione, mentre nell’Oic 29 pubblicato nell’agosto del 2014 è specifico per ogni macro-argomento.
Si osservi, poi, che il lavoro di revisione intrapreso è teso ad allineare l’Oic 29 alle disposizioni dello Ias 8.
La sezione dedicata ai cambiamenti di principi contabili è quella che presenta le modifiche più evidenti. In particolare:
- è stato chiarito che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se il cambiamento è richiesto da nuove norme o da nuovi principi contabili (c.d. cambiamenti obbligatori di principi contabili) oppure se è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (c.d. cambiamenti volontari di principi contabili);
- è stato specificato che i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base alle disposizioni transitorie contenute nelle nuove norme o nei nuovi principi contabili. Pertanto, tali cambiamenti di principio sono contabilizzati secondo l’Oic 29 solo se non vi sono specifiche disposizioni transitorie;
- è stato previsto che i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio;
- ai soli fini comparativi, è stato richiesto di rettificare i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Tuttavia, sono state previste due agevolazioni:
- quando non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, la società non deve rettificare i dati comparativi;
- quando non è fattibile determinare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio contabile la società deve applicare il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile;
e. sono state riviste le informazioni da fornire in nota integrativa.
Nella sezione dedicata ai cambiamenti di stime contabili è stato specificato che quando è difficile distinguere tra un cambiamento di principio contabile e di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima.
Con riferimento alle correzioni di errori, la bozza del principio:
- fornisce una definizione di errore rilevante allineata a quella dello Ias 8, secondo cui “Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze”;
- prevede che la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti va contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore, mentre gli errori non rilevanti sono contabilizzati a conto economico;
- prevede che, ai soli fini comparativi, se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, i dati comparativi devono essere rideterminati. Tuttavia, anche in questo caso sono state previste delle agevolazioni quando non è fattibile determinare o l’effetto di competenza dell’esercizio precedente o l’effetto cumulato pregresso dell’errore.
Le previsioni relative ai fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono rimaste pressoché invariate.
Infine, viene precisato che è in fase di predisposizione un’appendice che tratterà le informazioni che devono essere fornite dalle società che predispongono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) e ai sensi dell’articolo 2435-ter (bilancio delle micro-imprese) del codice civile.