Pubblicata la circolare sulle modalità operative del processo tributario telematico
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stata pubblicata nella giornata di ieri, 4 luglio, la circolare 1/DF, riguardante il processo tributario telematico, che, come noto, è diventato obbligatorio dallo scorso 1° luglio.
In riferimento a tale aspetto la circolare precisa che il nuovo obbligo riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere dalla suddetta data.
Qualora la parte abbia scelto di notificare l’atto introduttivo del giudizio di primo o di secondo grado con modalità analogiche, ad esempio, in data 29 giugno 2019, la stessa dovrà pertanto continuare ad utilizzare tale modalità nelle successive fasi della costituzione in giudizio e degli ulteriori depositi di atti, seppur effettuati dopo il 1° luglio 2019; resta ferma, invece, la facoltà del resistente di costituirsi telematicamente nel relativo grado di giudizio.
Considerato quindi che per i giudizi instaurati con ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 sorge l’obbligo di notifica a mezzo pec, giova ricordare che le notifiche telematiche possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno inclusi i festivi.
Con riferimento a tali aspetti, sicuro rilievo assume la sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16-septies D.L. 179/2012 nella parte in cui stabiliva che “le notificazione degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.00”.
Tali principi assumono rilievo anche nell’ambito del processo tributario, ragion per cui la notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza:
- si perfeziona lo stesso giorno, e si considera dunque tempestiva, per il notificante, se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione,
- si considerata perfezionata per il destinatario il giorno successivo.
Con riferimento, invece alle modalità operative di invio delle notificazioni, pare opportuno sottolineare che la circolare in esame, pur precisando che non trovano applicazione le specifiche disposizioni in materia di notifiche da parte degli avvocati, richiama alcuni elementi da indicare nell’oggetto e nel messaggio di pec.
Più precisamente, in caso di notifica di un atto introduttivo del giudizio si consiglia
- di inserire nell’oggetto la seguente dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92”,
- di indicare, nel corpo del messaggio: la tipologia dell’atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.); l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza; il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti, ove necessaria; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l’indirizzo di pec a cui l’atto viene notificato; l’indicazione della Commissione tributaria adita.
Ove, invece, la notifica abbia ad oggetto la sentenza è opportuno indicare nell’oggetto la dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92” e nel messaggio specificare che si tratta di notifica ai sensi dell’articolo 38 D.Lgs. 546/1992, ai fini della decorrenza del termine breve.
L’articolo 16 D.L. 119/2018 non soltanto ha reso obbligatorio il processo tributario telematico dallo scorso 1° luglio, ma ha altresì previsto, già a decorrere dal 24 ottobre 2018, le seguenti ulteriori novità (parimenti oggetto di analisi nell’ambito della citata circolare):
- i difensori delle parti, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione possono attestare la conformità agli originali o copia conforme della copia analogica o digitale degli atti prelevati dal fascicolo processuale informatico o ricevuti tramite notifica telematica ovvero detenuti in originale o in copia conforme. I difensori, inoltre, possono fornire la prova dell’avvenuta notificazione e comunicazione degli atti processuali via pec (laddove risulti impossibile fornire tale prova con modalità informatiche) depositando in formato cartaceo il messaggio pec, i suoi allegati e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previa attestazione della loro conformità all’originale informatico;
- ove la parte risulti difesa e costituita in giudizio con più difensori, le comunicazioni effettuate dalle Commissioni tributarie si perfezionano con l’avvenuta ricezione da parte di almeno uno dei difensori;
- nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni potranno avvenire esclusivamente mediante deposito in segreteria.