Oggetto del contributo è l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, da verificarsi in base all’allegato 2 del provvedimento, o per lo strumento considerato “affine”, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.
Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016,
- una sola volta,
- anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento,
per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell’acquisto, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di 15 milioni di euro.
Trattasi di un vero e proprio sconto sul prezzo di vendita. Per accedervi gli studenti dovranno richiedere all’istituto un certificato di iscrizione – “non ripetibile per tale finalità” – che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore.
Quest’ultimo è tenuto a conservare il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l’Ufficio può esercitare l’attività di accertamento. Inoltre, egli deve documentare la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, ovvero ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti,
- il codice fiscale dello studente,
- il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’Iva, e
- l’ammontare pagato mediante il contributo.
Il mancato incasso da parte del cedente è compensato con un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto allo studente.
A tal fine, il rivenditore, prima di concludere la vendita, dovrà comunicare all’Agenzia, mediante i canali telematici Entratel o Fisconline, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell’Iva, e l’ammontare del contributo.
Il sistema verificherà l’ammissibilità al beneficio, nel limite delle risorse stanziate e assegnate in ordine cronologico; inoltre, rilascerà un’apposita ricevuta relativa alla fruibilità, o meno, da parte dei venditori del credito d’imposta.