Pubblicati i modelli Iva, 730, 770 e CU 2016 definitivi
di Alessandro BonuzziDisponibili da ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate i modelli 2016 delle dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica, corredati dalle relative istruzioni.
La dichiarazione che presenta le novità più significative è quella dell’Iva nell’ambito della quale sono state recepite le diverse modifiche introdotte a partire dal 1° gennaio 2015. Trattasi delle “nuove” ipotesi di reverse charge, delle nuove operazioni in split payment e dell’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d’intento per poter effettuare operazioni in regime di non imponibilità ex articolo 8, comma 1, lettera c, DPR 633/1972.
In tal senso, si evidenziano nel rigo VE35 del modello Iva/2016, riservato all’indicazione delle operazioni assoggettate a reverse charge:
- i nuovi campi 8 e 9 relativi rispettivamente alle nuove ipotesi di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter, (operazioni del comparto edile e settori connessi) e lettere d-bis, d-ter e d-quater (operazioni del settore energetico) DPR 633/1972;
- il campo 2 in cui devono essere indicate le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo di cui all’articolo 74, comma 7, DPR 633/1972.
Le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici con applicazione dello “split payment”, di cui all’articolo 17-ter DPR 633/1972, vanno indicate, invece, nel rigo VE38, appositamente rinominato.
Peraltro, sempre per effetto dell’introduzione del meccanismo della scissione dei pagamenti, è stato rinnovato anche il quadro VX. Infatti, nel rigo VX4, è presente ora il campo 5 per i soggetti che hanno effettuato operazioni applicando il meccanismo dello split e che intendono richiedere a rimborso – in via prioritaria – l’eccedenza Iva detraibile derivante da tali operazioni (fino a concorrenza dell’imposta applicata sulle operazioni in questione) ai sensi del D.M. 20.2.2015; a tal fine, deve essere altresì compilato il campo 4 con l’inserimento del codice 6.
È collegata con queste novità l’introduzione nel quadro VJ di alcuni nuovi righi che devono compilare i soggetti che hanno effettuato acquisti in reverse o in split per indicare l’Iva dovuta per effetto di tali meccanismi.
I fornitori degli esportatori abituali, che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento e, conseguentemente, hanno emesso fatture di vendita senza l’applicazione dell’Iva, devono compilare il nuovo quadro VI. Ciò al fine di riepilogare i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel 2015.
Infine, si rileva che:
- al rigo VO15 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’applicazione del regime “Iva per cassa”;
- ai soggetti che, pur avendone i requisiti, nel 2015 non hanno applicato il regime forfetario è riservato il nuovo rigo VO33;
- i soggetti che nel 2015 hanno iniziato l’attività applicando il regime dei minimi come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67 /E/2015 devono barrare la casella del rigo VO34.