Pubblicato il modello di comunicazione dell’adesione al PVC
di Angelo GinexIn virtù di quanto previsto dall’articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997, recentemente introdotto in attuazione della riforma dell’accertamento ad opera del D.Lgs. 13/2024, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione, emesso dall’Agenzia delle entrate (o dalla Guardia di finanza) a decorrere dallo scorso 30.4.2024, ha la facoltà di procedere alla definizione del suo contenuto integrale.
In caso di adesione al processo verbale, il contribuente beneficia di un’importante riduzione delle sanzioni, giacché è stabilito che le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) vengano ridotte alla metà e, quindi, saranno pari a un sesto del minimo.
Al fine di prestare adesione, è necessario presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’ufficio (o agli uffici) dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione (indicato/i nel verbale) e all’organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).
Nei giorni scorsi, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, è stato pubblicato il modello fac-simile che deve essere utilizzato dai contribuenti per comunicare l’adesione con indicazione dei seguenti elementi:
- il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione;
- gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
- tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
- nel caso di comunicazione di adesione condizionata, l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione;
- la sottoscrizione della comunicazione.
Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più periodi di imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.
In caso di pluralità di periodi di imposta oggetto di rilievo, non è possibile presentare un’istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Posto che l’adesione deve riguardare il contenuto integrale del verbale, nella ipotesi in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta, dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti).
Conseguentemente, il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti a un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell’istanza condizionata.
Il contribuente può comunicare l’adesione al processo verbale di constatazione presentando il citato modello via PEC, oppure in Ufficio, o ancora per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento). Gli indirizzi PEC degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.
Il perimetro dell’istituto risulta molto ampio ricomprendendo le violazioni riguardanti Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali, imposte sostitutive, Iva, contributi previdenziali, Irap, Ivie, Ivafe, imposta di registro, imposta ipotecaria/catastale, imposte sulle successioni/donazioni, imposte sulle assicurazioni, crediti di imposta e agevolativi.
Con specifico riferimento ai contributi previdenziali, occorre rilevare che questi vanno pagati sul maggior reddito accertato e che ai medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997, non trovano applicazione sanzioni e interessi.
Non dovrebbero, poi, formare oggetto di adesione, eventuali rilievi in materia di abuso del diritto, dal momento che si tratta di contestazioni che presuppongono ulteriori attività istruttorie.
Altro caso particolare di definizione concerne i soggetti in regime di consolidato fiscale. In questo caso, la comunicazione può essere inviata sia dalla consolidata che dalla consolidante. La consolidata che ha ricevuto un processo verbale con rilievi accertabili con l’atto unico deve informare la consolidante dell’avvenuta consegna dell’atto.
La comunicazione va presentata sia all’ufficio dell’Agenzia competente sulla consolidata, sia all’organo verificatore, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante). Poi l’atto di definizione dovrà essere notificato dall’Agenzia delle entrate sia alla consolidata che alla consolidante, le quali sono tenute al relativo pagamento nei modi e nei termini di legge.
Infine, l’adesione si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione e non con il relativo pagamento delle imposte, per cui l’intervenuta comunicazione di adesione non può essere ritirata dal contribuente. Per l’effetto, in caso di mancato pagamento delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede alla loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo.