8 Aprile 2024

Pubblicato il nuovo modello cpb per l’adesione al concordato preventivo biennale

di Alberto Fontana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

A seguito della pubblicazione del D.Lgs 13/2024, sono stati resi noti il modello e le istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini della determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Il concordato preventivo biennale è sicuramente tra le maggiori novità della prossima stagione dichiarativa 2024, con la previsione di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Attualmente, manca solo il software di compilazione ed elaborazione della proposta di concordato, che sarà disponibile entro il 15.6.2024, ricordando che il contribuente potrà aderire alla proposta, in sede di invio della dichiarazione dei redditi 2023, entro il 15.10.2024.

Nello specifico, i programmi informatici con cui l’Agenzia delle entrate enucleerà la proposta per la definizione del reddito concordato, saranno distinti sulla base della tipologia dei contribuenti richiedenti:

  • per i soggetti forfetari sarà resa disponibile un’estensione del software “RedditiOnline”, che permetterà di compilare la nuova sezione VI del quadro LM (righi da LM 60 a LM64);
  • per i soggetti ISA, entro il 6.2024 sarà disponibile, invece, un’estensione del software “Il tuo ISA”, che conterrà il quadro P composto di 10 righi per perfezionare la richiesta di adesione al concordato preventivo biennale, per gli anni di imposta 2024 e 2025.

Infatti, per i contribuenti che applicano i modelli Isa, il concordato ha valenza biennale, e il nuovo modello, denominato CPB, costituisce parte integrante dei modelli Isa, da presentare congiuntamente ad essi in fase di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Il modello si compone di un unico quadro P, nel quale, nei primi due righi dovranno essere indicate le condizioni d’accesso di cui all’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024, e l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 11, D.Lgs. 13/2024.

Pertanto, nel rigo P1, barrando l’apposita casella, si dichiara di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al CPB, di aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (compresi interessi e sanzioni), ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Nel rigo P2, barrando l’apposita casella si dichiara:

  • l’assenza di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • l’assenza di condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Nella sezione dedicata ai dati contabili, al rigo P4, viene richiesto al contribuente di indicare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti o professioni relativo al periodo d’imposta 2023.

Il reddito d’impresa è determinato con riferimento all’articolo 56 Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori, all’articolo 66 Tuir. Tuttavia, questi valori dovranno essere resi omogenei al reddito concordabile per il 2024 e 2025; pertanto dovranno essere rielaborati non considerando:

Mentre il reddito di lavoro autonomo è individuato, a norma dell’articolo 54, comma 1, Tuir, e nella determinazione non dovranno essere considerate:

  • le plusvalenze e le minusvalenze, di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis 1, Tuir;
  • i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5, Tuir.

Nel rigo P5, della dei dati contabili, viene invece richiesto il valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del CPB.

Gli ultimi due riquadri sono riservati alla proposta di CPB: nei righi da P6 a P9, vengono proposti i redditi ai fini del CPB per il p.i. 2024 e 2025 e il valore della produzione netta Irap, ai fini del CPB per il p.i. 2024 e 2025, mentre l’ultimo rigo P10, è riservato all’accettazione della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024-2025.

Per i contribuenti forfetari, invece, la proposta di concordato avrà un ruolo sperimentale per il solo anno d’imposta 2024. In particolare, è stata riservata la sezione VI, righi da LM60 a LM64, del quadro LM del modello Redditi 2024 PF, che dovrà essere compilata per i soli contribuenti che hanno intenzione di aderire alla proposta.

Anche qui dovranno essere indicate le condizioni di accesso e l’assenza di cause di esclusione, righi LM60 e LM61, il reddito concordato proposto dal software rigo LM63, e l’eventuale accettazione della proposta rigo LM64.

Delle novità importanti vengono introdotte anche per quanto riguarda la determinazione degli acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap (articolo 20 e articolo 31, D.Lgs. 13/2024). Essi vengono calcolati sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Con la precisazione che, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra:

  • l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e;
  • quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Previsione dovuta al fatto che, al momento di opzione al concordato preventivo biennale, il primo acconto, può essere già stato versato, avendo a riferimento una base imponibile diversa da quella concordata.

In conclusione, si può prevedere che ben diverso dovrà essere il modello Redditi 2025, il quale dovrà subire delle modifiche al fine di gestire il “doppio binario fiscale” sulla base delle scelte del contribuente.