Pubblicato in Gazzetta il Decreto Sostegni bis: le novità in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.
Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Articolo 1 D.L. 73/2021 |
È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021. |
Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa Articolo 1 D.L. 73/2021 |
In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020. La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali: a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021. |
Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio. Articolo 1 D.L. 73/2021 |
È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef. Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo. L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021. |
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse Articolo 2 D.L. 73/2021 |
È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L. 19/2020. Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto. |
Credito d’imposta locazioni 2021 Articolo 4 D.L. 73/2021 |
Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:
Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator. |
Proroga del periodo di sospensione della riscossione |
È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021. |
Misure di sostegno al settore sportivo Articolo 10 D.L. 73/2021 |
Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. |
Misure per il sostegno alla liquidità Articolo 13 D.L. 73/2021 |
Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto). |
Plusvalenze da cessione di partecipazioni Articolo 14 D.L. 73/2021 |
Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025. Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative. |
Proroga moratoria per le Pmi |
Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021. |
Note di credito Iva e procedure concorsuali Articolo 18 D.L. 73/2021 |
Viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale). |
“Ace innovativa” |
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. |
Credito d’imposta beni strumentali Articolo 20 D.L. 73/2021 |
Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione. |
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione |
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. |
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo |
Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021. La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità. |
Indennità per i collaboratori sportivi Articolo 44 D.L. 73/2021 |
Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche. |
27 Maggio 2021 a 9:58
La rivista quotidiana rende un servizio che trovo molto utile su punti importanti. Complimenti a Luciano Recchioni per gli articoli che sintetizzano complessi normativi spesso astrusi anche per gli addetti ai lavori.
Roma, 27/5/21 Avv. Giuseppe Zupo
27 Maggio 2021 a 10:01
Pardon: I miei complimenti formulati un momento fa, sono per Lucia Recchioni. G. Zupo
27 Maggio 2021 a 10:42
La ringrazio Avv. Zupo!