Pubblicità delle erogazioni pubbliche: sanzioni applicabili dal 1° gennaio 2022
di Clara PolletSimone DimitriLa norma che ha istituito la trasparenza delle erogazioni pubbliche stabilisce che, a partire dall’esercizio finanziario 2018, alcuni soggetti sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013.
La regola si applica:
- alle associazioni ambientali di cui all’articolo 13 L. 349/1986;
- alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all’articolo 137 D.Lgs. 206/2005;
- alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni (articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001).
Occorre segnalare anche gli “aiuti” provenienti da autorità portuali, nonché da autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ed ancora da:
- enti pubblici economici e ordini professionali;
- società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), D.Lgs. 175/2016;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (di cui all’articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013).
Sempre entro la stessa data del 30 giugno, i soggetti imprenditori che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis cod. civ. (bilancio abbreviato) e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo di comunicare gli “aiuti” mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 cod. civ. pubblicano nelle Note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti in precedenza individuati.
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica comunque ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
L’obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel registro nazionale degli aiuti di stato, a condizione che ne venga dichiarata l’esistenza con un rimando al RNA nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
In seguito alla mancata indicazione degli “aiuti” si applica la sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Si tratta della sanzione applicabile secondo l’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017.
La norma indica la decorrenza “a partire dal 1° gennaio 2020” ma in sede di conversione del Decreto riaperture è stata disposta la proroga delle disposizioni (articolo 11-sexiesdecies della legge di conversione 17 giugno 2021 n. 87, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021, del D.L. 52/2021): “1. Per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”
Viene quindi eliminata, per il corrente anno, la previsione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti.