30 Aprile 2015

Pubblicità dichiarativa dell’imprenditore agricolo – parte I

di Luigi Scappini
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Il codice del ’42 ha introdotto un regime, il cd. regime speciale dedicato in via esclusiva ai soggetti operanti nel comparto agricolo, regime che trovava il proprio incipit nell’articolo 2136 codice civile, ai sensi del quale “Le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall’articolo 2200”.

Ebbene, in occasione della riforma introdotta con la Legge delega n. 57/2001 il Legislatore ha apportato alcune novità in tema di iscrizione degli imprenditori agricoli al registro imprese tenuto presso le CCIAA di competenza che, non senza polemiche, da un lato completano l’iter di evoluzione iniziato con la Legge n. 580/1993 e, dall’altro, avvicinano sempre più l’imprenditore agricolo a quello commerciale di cui all’articolo 2195 codice civile con tutte le conseguenze e domande del caso.

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