Punto fermo sui contributi occasionali INPS
di Giovanni ValcarenghiPaolo NoventaIn precedenti interventi su questa testata ci siamo già occupati di un problema che spesso viene affrontato in modo non del tutto omogeneo dagli operatori e dall’INPS: nel caso vengano corrisposti compensi occasionali ad un soggetto per ammontari superiori a 5.000 euro (per singolo committente o per cumulo di committenti) sono sempre dovuti i contributi previdenziali?
Alla questione vengono fornite risposte differenti, anche interpellando l’Istituto.
Innanzitutto, va fatta una preliminare distinzione, per evitare di creare equivoci.
I compensi per prestazioni occasionali possono corrispondere a due differenti tipologie, secondo la classificazione proposta dall’articolo 67 del TUIR:
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (lettera i);
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Per convenzione e semplicità, definiamo le prime compensi per attività commerciali occasionali e le seconde compensi per attività autonome occasionali.
Chiarito ciò, intendiamo affermare che con l’invio delle dichiarazioni fiscali del 2014 si è avuta conferma del fatto che sulle prime, a prescindere dall’importo, non sono dovuti contributi.
In tal senso, il concetto troverebbe conferma dalla lettura delle circolari INPS n. 9/2004 e 103/2004, ove si afferma che l’imponibilità riguardi unicamente i redditi di lavoro autonomo occasionale (fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR); viceversa, sarebbero smentite le indicazioni ricevute da alcune sedi periferiche.
Proviamo a pensare, allora, ad un soggetto che segnala occasionalmente un affare; per tale sua segnalazione riceve dal destinatario una somma pari a 10.000 euro.
Se tutto funziona come detto, nessun contributo INPS è dovuto.
Fin qui non avremmo aggiunto nulla di nuovo ai ragionamenti che già abbiamo fatto a suo tempo.
Ecco allora che la conferma può essere desunta dalle istruzioni e dai programmi di controllo che abbiamo recentemente utilizzato per l’invio della Certificazione Unica e del Modello 770 semplificato.
Infatti, nelle istruzioni per la compilazione della CU, nell’elenco delle causali del pagamento, sono state introdotte delle specifiche del seguente tenore:
- O1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari o incaricato per le vendite a domicilio).
Successivamente, le stesse istruzioni precisano che, nei punti 20 e 21, è necessario indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice “C” (associazione in partecipazione) nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate dai codici “M” (lavoro autonomo occasionale), “M1” (assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere) e “V” (provvigioni vendite a domicilio, porta a porta, vendita ambulante di giornali). Appare evidente che non viene invece richiamato il codice V1.
Analoga impostazione si ritrova poi nel modello 770.
Per vincere l’ulteriore scetticismo, si potrebbe forzare la compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta per vedere se il modello “passa” oppure se scattano dei blocchi.
Inserendo un ipotetico ammontare di contributi versati, il controllo Entratel evidenzia un errore bloccante, segnalando che: “… in presenza di causale diversa da “C” “M” “M1” o “V” il dato non deve essere compilato”. Il tutto in perfetto raccordo con quanto già proposto dalla Certificazione Unica.
Visto che ora la situazione parrebbe consolidata, si tratterà di ipotizzare anche possibili sistemazioni su eventuali comportamenti difformi del passato.
Potrebbe essere accaduto che, nel dubbio, taluno abbia prudenzialmente provveduto ad operare la ritenuta previdenziale ed al successivo versamento.
Si tratterebbe, allora, di agire come segue:
- individuare il periodo di tempo quinquennale interessato dalle pendenze (per versamenti più datati dovrebbe essere scattata la prescrizione);
- proporre istanza di rimborso all’Istituto, dettagliando le motivazioni;
- regolare l’aspetto finanziario con la controparte, alla quale sono state trattenute somme in realtà non dovute;
- svolgere una riflessione in merito all’effetto di tale rettifica: infatti, in capo al mandante si produrrebbe un maggior reddito derivante dal decremento dei costi a suo tempo imputati (sopravvenienza attiva tassata), mentre in capo al percettore si potrebbe attivare l’obbligo di tassazione per il venir meno di un onere deducibile (la quota parte del terzo dei contributi INPS).
Su piccoli importi non converrà fare nulla, mentre ove le somme in gioco fossero rilevanti, sicuramente si potrà effettuare un tentativo di rimborso.