Il punto di vista della SIAE sulla convenzione con le Finanze
di Gennaro Milzi - SIAECon la presente pubblichiamo una missiva pervenutaci dalla SIAE contenente alcune precisazioni in relazione all’articolo del 3 maggio scorso “Luci e ombre della convenzione SIAE/Finanze” a firma di Luca Caramaschi.
Gentili Direttori,
in riferimento all’articolo di Luca Caramaschi “Luci e ombre della convenzione SIAE/Finanze“, pubblicato lo scorso 3 maggio sul vostro sito web, si rende necessaria qualche precisazione in riferimento alle questioni sollevate. Questioni che, se ben approfondite, fanno venir meno i dubbi esposti in merito all’operato dei punti territoriali SIAE in sede di verifica e confermano l’attualità della prassi discendente dalla Convenzione SIAE/Agenzia delle Entrate.
È bene, in via preliminare, ribadire che, come espressamente previsto dal punto 6.5 della circ. MF 224/E/2000, la potestà impositiva spetta in via esclusiva agli Uffici Finanziari, i quali procedono, sulla scorta dei processi verbali di constatazione SIAE, alla notifica di atti di accertamento parziali/generali e di irrogazione di sanzioni.
Giova altresì ribadire che i poteri di controllo attribuiti a SIAE hanno portata limitata, essendole stati riconosciuti unicamente i poteri di cui all’art. 52 del Dpr 633/72 e non anche quelli di cui all’art. 51 dello stesso decreto, il cui riconoscimento le avrebbe, per contro, consentito di poter giungere ad una valutazione puntuale e definitiva della posizione del contribuente.
Ciò premesso, nel merito delle obiezioni mosse relativamente alla presunta illegittimità di alcuni tipi di controllo svolti da SIAE, si precisa:
- Verifica di assenza di finalità lucrative degli enti aderenti al regime ex L. 398/91
Sulla legittimità al controllo da parte di SIAE dell’assenza di finalità lucrative, si segnala che proprio SIAE richiese sul punto una consulenza giuridica alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. E ciò in considerazione dei riflessi che il tipo di controllo avrebbe potuto generare quanto alla possibile perdita della qualifica di ente non commerciale.
L’Agenzia delle Entrate, con nota prot. 2010/117724 del 3/8/2010, richiamando quanto previsto dalla circ. 224 citata ” ..i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti..”, ha statuito che: “..la verifica dei presupposti qualificanti la natura di ente non commerciale, comportando l’esame complessivo della posizione fiscale dell’ente, esula dai poteri attribuiti a codesta Società dall’art. 74-quater, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972…Pertanto, come chiarito dalla suddetta circolare (par. 5.1), “poiché l’attività di verifica da parte del personale SIAE non è diretta alla ricostruzione complessiva della gestione del soggetto controllato, l’esame va limitato a quei registri e documenti (obbligatori) strettamente necessari allo svolgimento dei controlli da seguire di volta in volta”. Gli incaricati SIAE potranno, quindi, portare a termine l’attività di
controllo riportando nel processo verbale i rilievi relativi alla legge n. 398 del 1991 ed evidenziando gli eventuali elementi emersi nel corso dell’attività che, ad avviso dei verificatori, risultino rilevanti. In seguito sarà cura del competente Ufficio di questa Agenzia procedere, sulla base di detta segnalazione, all’eventuale disconoscimento della qualifica di ente non commerciale del soggetto dopo aver esperito le attività istruttorie di competenza. 11
In riferimento, quindi, all’articolo pubblicato ieri, è corretto dire che la verifica di assenza di finalità lucrative esula dalle competenze attribuite per legge alla SIAE, piuttosto che, come indicato, “sembra esulare”.
Ciò che SIAE si limita a verificare sono i requisiti richiesti dalla norma – potremmo dire “a monte” o “ex ante” rispetto all’attività effettivamente svolta- affinché un ente possa assumere natura di ente non commerciale, senza procedere in ogni caso ad alcun tipo di disconoscimento “a valle” o “ex post”. Ogni elemento che possa indurre a ritenere che l’attività controllata abbia, invece, finalità di lucro costituisce oggetto di segnalazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente: sarà quest’ultimo che prowederà alle ulteriori verifiche e, se del caso, alle conseguenti formalizzazioni.
Tale tipo di procedura, peraltro, era già stata indicata al punto 5.5 della circ. 224 in questione ove viene disposto che “La SIAE inoltre segnala l’eventuale insussistenza delle clausole indicate al settimo comma del citato articolo 4”, clausole cui, come noto, gli enti associativi devono uniformarsi qualora intendano beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 4, c. 4 del Dpr 633/72 e dall’art. 148, c. 3 del TUIR.
- Corrispettivi specifici versati dai soci
Con riferimento a tali corrispettivi – il cui controllo da parte di SIAE dei requisiti per la non assoggettabilità ad Iva è parimenti espressamente previsto dal suddetto punto 5.5 della circ. 224- non si condivide quanto espresso nell’articolo, in particolare la parte in cui si afferma che tale tipo di controllo richieda un “apprezzamento qualitativo della natura intercorrente del rapporto tra associazione e soci”.
Ciò in quanto i controlli effettuati da SIAE consistono nel rilevare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 30 del DL 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009) per poter beneficiare della non imponibilità ai fini IVA (art. 4, c. 4 del Dpr 633/72), owero:
- sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, commi 4 (requisiti soggettivi) e 7 (clausole statutarie) del Dpr 633/72;
- comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini fiscali d. “Mod. EAS”.
Trattasi, dunque, in tutta evidenza, di un tipo di controllo piuttosto schematico ed immediato che non richiede alcun esame di merito e/o apprezzamento qualitativo della natura intercorrente del rapporto tra associazione e soci.
Ne discende che, qualora nel corso del controllo non risultino rispettate una o più condizioni richieste dalla norma, il beneficio della non imponibilità ai fini IVA decade e, di riflesso, gli importi dei corrispettivi e dei contributi rilevati divengono imponibili ai fini IVA, al pari delle quote sociali riscosse in occasione dei singoli intrattenimenti/spettacoli.
Come di consueto SIAE, per quanto in competenza, resta disponibile per tutti i chiarimenti o approfondimenti dovessero essere necessari.