25 Novembre 2020

Può optare per il regime agevolativo il pensionato lussemburghese che intende tornare in Italia

di Sergio Pellegrino
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta all’istanza di interpello n. 559, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del regime agevolativo funzionale a “stimolare” pensionati esteri a trasferire la loro residenza in alcune zone del nostro Paese, disciplinato dall’articolo 24-ter del Tuir.

La norma prevede che le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in un Comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia) con non più di 20.000 abitanti, ovvero in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva del 7% per ciascuno dei 10 anni di validità dell’opzione.

Nel caso di specie l’istante è un cittadino italiano, che risiede da oltre cinque anni in Lussemburgo, dove attualmente percepisce sia una pensione erogata da quello Stato che una pensione Inps, e che intende trasferirsi in Italia beneficiando del regime di favore.

La disposizione, come in precedenza evidenziato, consente al contribuente, che rispetta le condizioni previste, di tassare con un’imposta sostitutiva del 7% i redditi tutti, non soltanto quelli derivanti dalla pensioneprodotti all’estero, individuati sulla base della previsione contenuta nell’ambito del secondo comma dell’articolo 165 del Tuir.

La norma in questione, applicando il criterio della cosiddetta “lettura a specchio”, prevede l’individuazione di questi redditi sulla base degli stessi criteri di collegamento che sono stabiliti dall’articolo 23 del Tuir per determinare quelli che si devono considerare prodotti nel territorio dello Stato.

Per quanto concerne i trattamenti pensionistici, il secondo comma dell’articolo 23 del Tuir stabilisce che si considerano prodotti in Italia le pensioni e gli assegni ad esse assimilate corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Conseguentemente, la pensione Inps percepita da parte dell’istante rimane sicuramente esclusa dall’ambito di applicazione del regime agevolativo.

Per quanto concerne invece la pensione erogata da parte dello Stato lussemburghese, la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Paesi prevede due regimi differenziati a seconda della natura della stessa.

All’articolo 18, paragrafo 1), viene stabilito che le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate “ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato”: viene dunque prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Il successivo paragrafo 2 prevede, invece, che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato”: per le somme pagate nell’ambito di un sistema di sicurezza sociale, come ad esempio nel caso delle pensioni sociali o di invalidità, la tassazione deve essere effettuata sia in Italia che nel Paese estero della fonte, spettando al contribuente il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del Tuir per le imposte pagate nell’altro Stato a titolo definitivo.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’istante potrà in ogni caso beneficiare del regime agevolativo di cui all’articolo 24-ter del Tuir con l’applicazione dell’imposta sostitutiva relativamente a tutti i redditi di fonte estera percepiti (non evidentemente per i redditi erogati dall’Inps, che saranno assoggettati a tassazione con i criteri ordinari).

Per quanto concerne i redditi da pensione “lussemburghesi”, in nessun caso, però, l’istante potrà beneficiare del credito d’imposta estero previsto dall’articolo 165 del Tuir: qualora rientrassero nelle fattispecie contemplate dal paragrafo 1 dell’articolo 18 della Convenzione, in quanto tassati esclusivamente in Italia; qualora invece ricadessero nell’ambito del paragrafo 2, in quanto l’opzione per il regime dell’articolo 24-ter del Tuir determinerebbe il loro mancato concorso alla formazione del reddito complessivo, essendo assoggettati a tassazione con l’applicazione di un’imposizione sostitutiva.