PVC e processo penale
di Luigi FerrajoliCon la recente sentenza n. 4919 del 03.02.2015 la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, è tornata ad occuparsi della valenza delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e, più in generale, dell’onere della prova.
In particolare, a seguito di ricorso presentato da soggetto condannato per il reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire ulteriormente la portata e l’utilizzabilità del PVC in ambito processual-penalistico.
Il presente intervento intende, come anticipato, focalizzare l’attenzione sui due temi specifici che sono stati appunto oggetto di analisi da parte della Suprema Corte:
- l’accertamento fiscale compiuto dalla GdF e contenuto nel PVC può essere dichiarato inutilizzabile per violazione della disposizione di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p.?
- su quale soggetto incombe l’onere probatorio nel sistema penale?
Con riferimento alla prima questione, la Corte di Appello aveva ritenuto irrilevante la mancata prosecuzione delle attività ispettive secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att. (che prevede che se, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti in osservanza alle disposizioni del Codice di procedura penale), in quanto “il reato contestato all’imputato presuppone il superamento della soglia di punibilità nella misura indicata nella norma incriminatrice, il che può ricavarsi solo a seguito della valutazione finale di tutti gli elementi acquisiti in forza delle indagini compiute e quindi l’indizio di reato può discendere solo a seguito della valutazione complessiva dell’accertamento fiscale da compiersi alla fine delle indagini”.
La Suprema Corte, viceversa, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità, ha osservato che “il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o dai Funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale, come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 c.p.p., a fini probatori. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile”.
La Cassazione ha dunque ritenuto non condivisibile l’argomentazione portata dal Giudice di merito, in quanto diversamente la norma di garanzia stabilita dal codice di rito subirebbe una sostanziale abrogazione, arrivando al paradosso per cui, con riferimento ai reati tributari che prevedono una soglia, le modalità previste dal citato art. 220 disp. att. non potrebbero mai essere adottate in occasione degli accertamenti e dei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza.
Ciò, tuttavia, per la Corte di Cassazione porterebbe ad una chiara lesione del diritto di difesa e dei principi che regolano il giusto processo e la Corte di Appello, dunque, ha errato nel non considerare che, a seguito dell’emersione di indizi di reità, si sarebbe dovuto fare riferimento alle disposizioni del codice di procedura penale.
Non solo. La Cassazione osserva inoltre che, secondo quanto affermato dalla Corte di Appello, il verbale di constatazione ha ben potuto “sostituire in blocco l’istruttoria dibattimentale, una volta che le parti non hanno chiesto alcun ulteriore approfondimento istruttorio”, in quanto, “di fronte alla testimonianza de relato resa dal m.llo circa le dichiarazioni rilasciate dagli stessi acquirenti gli immobili oggetto della sottofatturazione da cui risultava appunto tale circostanza, era onere della difesa richiederne il loro esame dibattimentale ai sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 1, il che non è stato”.
Ebbene, qui siamo di nuovo di fronte alla annosa questione dell’onere probatorio e dei soggetti sui quali il medesimo incombe nel processo penale.
Ancora una volta, la Suprema Corte ha preso puntuale posizione in tema, evidenziando che, in realtà, “era onere dell’accusa presentare elementi di prova utilizzabili” e sottolineando ulteriormente come, ai sensi dell’art. 194, co. 4 c.p.p. gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 315 e 357, comma 2, lett. a) e b) c.p.p..
Nel motivare la propria argomentazione, la Suprema Corte opera anche un riferimento alla sentenza n. 305/2008 della Corte Costituzionale secondo cui il menzionato divieto sussiste anche quando le dichiarazioni siano state assunte non correttamente ovvero non osservando le modalità di cui alle richiamate disposizioni.