Quadro GN di Unico SC 2016: le novità
di Federica FurlaniIl quadro GN del modello Unico SC deve essere compilato da parte delle società partecipanti al consolidato fiscale per la determinazione del reddito complessivo.
Le società che hanno esercitato l’opzione per aderire all’istituto della tassazione di gruppo, disciplinato dagli articoli da 117 a 129 del Tuir, determinano il proprio reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell’imposta, ma trasferendolo, per la tassazione, alla società consolidante che a tal fine deve predisporre la dichiarazione del gruppo, utilizzando l’apposito modello CNM.
Oltre che dalle consolidate, il quadro GN deve essere compilato anche da parte della consolidante per la determinazione del proprio reddito complessivo, che viene anch’esso considerato nell’ambito della tassazione di gruppo.
Ricordiamo che l’articolo 6 del D.Lgs. 147/2015, ha apportato delle modifiche alla disciplina del consolidato fiscale decorrenti dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, estendendo la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo alle società e enti di ogni tipo, non residenti nel territorio dello Stato, comunque residenti in Paesi dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ancorché privi di una stabile organizzazione.
In base alla disciplina previgente l’opzione era consentita alle società non residenti solo in qualità di controllanti e a condizione che fossero residenti in Paesi con i quali fosse in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e che esercitassero attività di impresa in Italia mediante una stabile organizzazione, il cui patrimonio comprendesse la partecipazione in ciascuna società controllata.
In base alla nuova disciplina, possono consolidare le proprie basi imponibili le società residenti in Italia e le stabili organizzazioni (come consolidanti) di società residenti in UE o in uno Stato aderente all’Accordo sul SEE con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Per quanto riguarda i soggetti residenti in UE o in uno Stato aderente all’Accordo sul SEE, che non hanno una stabile organizzazione in Italia, se rivestono la forma giuridica analoga a quelle previste per i soggetti Ires, possono designare (con il modello approvato con Provvedimento 6.11.2015) una società residente (o non residente con determinati requisiti) per l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente, su cui esercitano il controllo.
A tal proposito le istruzioni del quadro GN specificano che, in caso di designazione, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per la società o ente controllante (comma 2-bis dell’articolo 117 Tuir, aggiunto dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 147/2015).
Un’altra novità relativa all’istituto del consolidato fiscale che si riflette sul quadro GN riguarda il caso in cui si perfezioni la fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato.
In tal caso il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l’effettuazione dell’operazione, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime (comma 5 dell’articolo 124 Tuir come modificato dall’articolo 7, comma 2, lett. a), D.Lgs. 156/2015).
A tali fini, la società o ente controllante può interpellare l’Amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Tuttavia, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 124 Tuir, introdotto dall’articolo 7, comma 2, lett. b), D.Lgs. 156/2015, la società o ente controllante può comunque continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo anche nel caso non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva.
In tal caso deve compilare la nuova casella “Interpello” presente nel quadro GN:
Indicando:
- il codice 1, qualora la società o entro controllante non abbia presentato istanza di interpello;
- il codice 2, qualora la società o ente controllante abbia presentato l’istanza non ottenendo risposta positiva.