26 Luglio 2018

Il quadro DI nel modello Redditi PF 2018

di Luca Mambrin
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L’articolo 5 D.L. 193/2016, modificando l’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, ha equiparato i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia “a favore del Fisco” (ovvero con indicazione di una maggior base imponibile, di una maggiore imposta, di un minor credito) che “a favore del contribuente” (ovvero con indicazione di una minor base imponibile, di una minor imposta, di un maggior credito).

Il contribuente può pertanto presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del Fisco, sempreché abbia validamente presentato quella originaria, entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità ovvero, ai sensi dell’articolo 43 D.P.R. 600/1973, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs 472/1997.

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Le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni fiscali
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