In passato, la questione della rilevanza delle sopravvenienze attive relative alla cessione del contratto di leasing nel reddito di lavoro autonomo è stata oggetto di discussione, poiché a differenza del reddito d’impresa, in cui l’articolo 88, comma 5, Tuir, dispone l’espressa imponibilità del trasferimento del contratto di locazione finanziaria, il “vecchio” articolo 54, Tuir, non conteneva alcuna previsione in tal senso.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello n. 209/E/2020, aveva già avuto modo di precisare che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti per la cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali. In assenza di una disposizione specifica, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la fattispecie rientri nell’ambito dei corrispettivi percepiti per la cessione “di altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”, di cui all’articolo 54, comma 1-quater, Tuir.
La risposta a interpello ufficializza quanto a suo tempo sostenuto dall’Agenzia delle entrate in una videoconferenza MAP del 6 giugno 2007, ma mai trasfusa in un documento di prassi. Secondo l’Agenzia delle entrate, il riferimento contenuto nell’articolo 54, comma 1-quater, Tuir, agli “elementi immateriali” deve intendersi a qualsiasi elemento intangibile, la cui cessione comporta la percezione di un corrispettivo da parte del professionista nell’ambito della sua attività professionale. In tale ambito, quindi, risultavano imponibili anche i corrispettivi percepiti per la cessione del contratto di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali, in quanto trattasi di somme dovute per il subentro nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto in essere.
Come anticipato, con l’inserimento del nuovo articolo 54-bis, Tuir, rubricato “plusvalenze e altri proventi”, nel comma 3 è stabilito che “in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto beni immobili e mobili strumentali …, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibili in quanto riferibile al terreno”. Si tratta, in buona sostanza, di quanto già previsto nell’ambito del reddito d’impresa quale sopravvenienza attiva, indicando le modalità di quantificazione del reddito.
In relazione alla quantificazione del componente reddituale, va osservato che, al pari di quanto previsto per le imprese, il primo parametro rilevante non è il corrispettivo percepito per la cessione del contratto, bensì il valore normale del bene oggetto del contratto stesso.
A questo valore (che potrà essere oggetto di sindacato di merito da parte dell’Agenzia), devono essere sottratti i seguenti elementi: il prezzo stabilito per il riscatto del bene al termine del contratto ed il valore attuale al momento della cessione dei canoni residui ancora dovuti. Inoltre, come già detto, qualora oggetto del trasferimento sia un contratto di leasing immobiliare, deve essere sottratto dal quantum imponibile anche la sommatoria delle quote capitali non dedotte in quanto riferite al terreno (pari al 20% delle stesse).