Quadro RE mod. Unico PF (parte 2): novità
di Federica FurlaniDopo aver analizzato in un precedente contributo i criteri generali di determinazione del reddito di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni da dichiarare nel quadro RE, ci soffermiamo ora sulle modalità compilative con particolare riguardo alle novità del modello Unico PF 2016.
Con riferimento ai dati relativi all’attività (rigo RE1), è stata eliminato la casella relativa al Modello INE (Indicatori di normalità economica) che andava barrata dai soggetti che non erano tenuti alla compilazione del modello studi di settore ed erano dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità Economica.
Con il Comunicato Stampa del 29 gennaio 2016, l’Agenzia, nell’ottica di semplificazione, ha infatti sottolineato l’eliminazione dell’obbligo di presentazione per il 2015 dei modelli Ine (indicatori di normalità economica) e del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Fino al periodo di imposta 2014, i professionisti che cessavano l’attività nel corso dell’anno erano comunque tenuti alla compilazione del modello.
I due adempimenti aboliti sono stati ritenuti non più necessari, grazie alla sempre maggiore integrazione delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia.
Le altre novità del modello riguardano l’inserimento, nei righi RE7 e RE8, della colonna 1 per indicare rispettivamente la maggiore quota di ammortamento e la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili ai sensi dei commi 91 e 92 dell’articolo 1 L. 208/2015 (c.d. Superammortamenti).
La legge di Stabilità 2016 ha infatti previsto anche per i soggetti esercenti arti e professioni, oltre che per quelli titolari di reddito di impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili nuovi esclusivamente ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing.
Inoltre, in caso di acquisto in tale periodo di autoveicoli nuovi (beni a deducibilità limitata) è previsto oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura del limiti di deducibilità di cui all’articolo 164, comma 1, lett. b) Tuir.
Di conseguenza, per i lavoratori autonomi il costo fiscalmente riconosciuto di un’autovettura passa da euro 18.075,99 ad euro 25.306,39 (euro 18.075,99 maggiorato del 40%); per un agente/rappresentante il costo fiscalmente riconosciuto passa da euro 25.822,84 ad euro 36.151,88.
Il maggior ammortamento o la maggior quota del canone di locazione finanziaria, andrà pertanto indicato rispettivamente al rigo RE7 (colonna 1 e 2) e al rigo RE8 (colonna 1 e 2).
Un’altra novità riguarda il rigo RE15 dedicato alle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi.
In particolare, sono stati eliminati i campi 1 e 2, eliminando in tal modo l’indicazione delle spese integralmente deducibili sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.
L’articolo 10 del D.Lgs. n. 175/2014 ha infatti introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, alcune modifiche in merito alle spese di vitto e alloggio dei professionisti. In particolare è stato rettificato il trattamento fiscale di tali spese sostenute direttamente dal committente.
Il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir prevedeva, in riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, la deducibilità nella misura del 75% per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Tali spese venivano considerate integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.
A partire dal 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente non costituiscono compensi in natura per il professionista. I professionisti non devono pertanto addebitare la spesa al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.