Nulla di nuovo anche in relazione ai conti correnti e ai libretti di risparmio dove l’imposta è dovuta in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), Tariffa, Parte I, D.P.R. 642/1972. In sostanza, il tributo è fissato in 34,2 euro per le persone fisiche e in 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quali le società semplici e i trust enti non commerciali.
Veniamo, quindi, alla novità. Dal 1° gennaio 2024, l’articolo 1, comma 91, lettera b), L. 213/2023, ha inserito un nuovo comma 20-bis, in base al quale l’Ivafe è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, sul valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal Decreto 4 maggio 1999 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
In sostanza, il raddoppio dell’Ivafe opera solo per la misura proporzionale relativa ai prodotti finanziari, ma non anche per i conti correnti ed interessa esclusivamente gli investimenti detenuti in Paesi paradisiaci individuati come quelli appartenenti alla black list di cui al Decreto 4 maggio 1999.
A questi fini, è stata introdotta la casella 21, che dovrà essere barrata qualora l’investimento sia detenuto in uno di questi Paesi.
Un’ulteriore novità riguarda l’aumento dell’Ivie. L’articolo 19, comma 15, D.L. 201/2011, stabilisce che l’Ivafe è fissata nella misura dello 1,06% del valore degli immobili. L’articolo 1, comma 91, lettera a), L. 213/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha sostituito la parola 0,76% con 1,06%.
Il modello non ha risentito di questa novità. Tuttavia, la questione è stata recepita nelle istruzioni e verrà rilevata anche nelle emanande specifiche tecniche.
L’aumento dell’Ivie ha una portata generalizzata, nel senso che riguarda tutti gli immobili detenuti all’estero a prescindere che lo Stato di ubicazione sia considerato paradisiaco o non paradisiaco.
È impossibile valutare l’impatto dell’appesantimento fiscale, in quanto si potrebbero verificare diverse situazioni.
Il caso di aumento più pesante è sicuramente rappresentato dalla ipotesi in cui il Paese estero non assoggetti l’immobile ad alcuna imposta patrimoniale scomputabile come credito. In questo caso, l’aumento della tassazione dallo 0,76% all’1.06% determina un aumento di quasi il 40%.
Altra ipotesi estrema, potrebbe essere quella in cui il Paese estero assoggetta gli immobili ad una pesante imposta patrimoniale, tale da risultare eccedente rispetto alla vecchia Ivie e almeno pari alla nuova del 1,06%. In questo caso, sia in precedenza sia quest’anno l’Ivie sarà azzerata a fronte della scomputabilità del prelievo estero e la patrimoniale italiana continuerà ad essere quindi azzerata.
Appare, tuttavia, evidente come, al di fuori di queste due ipotesi estreme, vi sia tutta una serie di casistiche che devono essere valutate caso per caso. Ad ogni buon conto, sarà altro modo probabile che il prelievo risulti più pesante rispetto agli anni addietro.