Quadro RW: definizione di titolare effettivo mutuata “con adattamenti”
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365La definizione di titolare effettivo prevista dalla disciplina dell’antiriciclaggio non può essere mutuata tout court nell’ambito delle disposizioni fiscali in materia di monitoraggio fiscale, essendo necessaria un’attività interpretativa di adattamento al fine di individuare i soggetti chiamati alla compilazione del quadro RW: è questa la tesi dell’Agenzia delle entrate ribadita con la risoluzione 53/E/2019, pubblicata nella giornata di ieri, 29 maggio.
Più precisamente, il caso proposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda il presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale di una fondazione, la quale ogni anno era chiamata alla compilazione del quadro RW.
Pare utile a tal proposito ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 167/1990, devono compilare il quadro RW:
- le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili,
- i soggetti indicati nel punto precedente che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono titolari effettivi dell’investimento secondo le previsioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007.
Con specifico riferimento alle fondazioni (oggetto, come detto, del caso esaminato con la risoluzione in esame) il titolare effettivo è individuato dall’articolo 20 D.Lgs. 231/2007, in forza della quale “nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione”.
Dubbi potrebbero quindi sussistere con riferimento alla necessità, per il presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale di una fondazione, di compilare il quadro RW.
Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato l’Agenzia delle entrate ricorda innanzitutto che le disposizioni antiriciclaggio hanno subìto importanti modifiche ad opera del D.Lgs. 90/2017, il quale è intervenuto, tra l’altro, modificando la definizione di titolare effettivo.
La nuova definizione di titolare effettivo appare più ampia rispetto al passato. Tuttavia, anche prima delle novità introdotte, ai fini della corretta applicazione della disciplina in materia di monitoraggio fiscale, erano stati ritenuti necessari degli adattamenti.
Prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 90/2017, infatti, per le entità giuridiche diverse dalle società i cui beneficiari non erano stati ancora determinati, il titolare effettivo era rappresentato dalla “categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica”.
Sul punto la circolare AdE 38/E/2013 precisò però che “non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio per individuare il “titolare effettivo” nel caso in cui i beneficiari dell’entità non siano ancora determinati (…) Considerato, infatti, che la dizione “categoria di persone” non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti”.
La stessa esigenza di “adattamento” della disciplina si ripropone oggi, in considerazione della finalità della disciplina del monitoraggio fiscale, che, come noto, è quella di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria.
Deve quindi sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione, così come ribadito anche dalla circolare 10/E/2014.
È invece esclusa l’esistenza di un obbligo di monitoraggio nelle ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all’estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.
Si pensi, a tal proposito, agli amministratori delle società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti delle società: in questo caso, pare evidente che, pur potendo movimentare i fondi, gli stessi non possono essere considerati beneficiari dei redditi.
Stesse considerazioni sono state poi espresse, nell’ambito della previgente disciplina antiriciclaggio, anche nei confronti dei trustee, con la circolare AdE 38/E/2013.
Con la risoluzione in esame è stato quindi ritenuto che “la definizione di titolare effettivo prevista dall’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione non possa essere estesa nell’ambito della disciplina del monitoraggio fiscale”.
Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di una fondazione non sono quindi tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.
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