28 Luglio 2018

Il quadro RX nel modello Redditi SC 2018

di Federica Furlani
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La sezione II del quadro RX è deputata ad accogliere le eccedenze ed i crediti relativi al periodo d’im­posta precedente che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

Ad esempio, nella presente sezione devono essere indicati i crediti e le eccedenze nei seguenti casi:

  • quando il contribuente non è più tenuto alla presentazione di uno o più quadri che compongono il modello Redditi, che aveva o avevano chiuso a credito, e quindi non trova collocazione il riporto dell’eccedenza e del relativo utilizzo;
  • quando la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti ec­cedenti, ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive (ad esempio, per le imposte sostitutive di cui al quadro RQ in cui non è contemplata la formazione di eccedenze);
  • quando vi è la presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello Redditi 2017 o comunicate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, sempre a condizione che il relativo credito non possa essere riportato nel quadro di riferimento.

La sezione II deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d’imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione Redditi 2018, ed anche nel caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le quali non è prevista l’esposizione nella sezione I del quadro RX.

La sezione si compone di tre righi, da RX40 a RX42, che vanno compilati come segue:

  • nella colonna 1 va indicato il codice tributo dell’importo o dell’eccedenza a credito che si intende riportare dall’anno precedente;
  • nella colonna 2 vanno indicati alternativamente:
  • l’ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello Redditi 2017;
  • le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione Redditi 2017;
  • le eccedenze di versamento riconosciute dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione, che non possono essere riportate nel quadro di riferimento.

Nel caso in cui sia stato compilato il quadro DI, l’importo da indicare a colonna 2 deve essere aumentato del reddito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

  • nella colonna 3 va indicato l’ammontare del credito o eccedenza indicata nella colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

La differenza risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

  • nella colonna 4 va indicato l’ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso;
  • nella colonna 5 va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il modello F24 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. Nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2017 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti.

Il credito indicato a colonna 5, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5, al netto dell’importo di colonna 4, del quadro DI, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, come disposto dall’ articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998.

  • nella colonna 6 va indicato, da parte dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo, il credito ceduto ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla consolidante e indicato nel quadro GN. Detti soggetti devono pertanto ripartire la differenza tra gli importi di colonna 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6. Il limite massimo dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 (€ 700.000) deve ricomprendere anche l’ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

Ipotizzando che la società Alfa Srl abbia versato nel corso del 2017 un’imposta sostitutiva (ad esempio codice tributo 1823) da quadro RQ (che non prevede la relativa indicazione dell’eccedenza) in eccesso rispetto al dovuto per 15.000 euro – importo che ha in parte compensato sempre nel 2017 per 5.000 euro -, la rappresentazione in dichiarazione dovrà avvenire come riportato:

Con l’indicazione del credito residuo nel quadro RX Sezione II la validità del credito viene equiparata a quella dei crediti che si sono formati nel 2017.

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