Qual è il compenso massimo per un amministratore di una associazione?
di Guido MartinelliLa disciplina sugli enti del terzo settore prevede che gli stessi debbano operare senza fini di lucro “anche indiretto”. Lo prevede l’art. 2 comma primo della legge sul volontariato (L. 266/91), l’art. 3 di quella sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/00), il primo comma dell’art. 10 della disciplina sulle Onlus (D.Lgs. 460/97), l’art. 90 della finanziaria 2003 per le sportive (L. 289/02).
Ci si pose il problema di cosa si dovesse intendere per “lucro indiretto”. La risoluzione n. 9/E del 25.01.07 ha chiarito, richiamando, tra l’altro, la circolare n. 124/E del 22 maggio 1998, che, in mancanza di espressa indicazione legislativa, soccorrono, in proposito, “i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6” del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nell’individuare alcune fattispecie che “costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione”, può, infatti, considerarsi come norma di valenza generale.
L’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997, dispone, in particolare, alla lett. c) che si considera “in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (…) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni“. Circa la portata dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997, con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato chiarito che la disposizione individua alcune fattispecie che “costituiscono in ogni caso” indici di una distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e che assumono “valore di presunzione assoluta”. Ciò comporta che il concreto verificarsi di una delle fattispecie individuate dalla disposizione in argomento costituisce, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili.
Ciò premesso si pone il problema se e per quali importi siano ricompensabili le attività di amministratore di una associazione.
Il disposto originario dell’art. 90 della legge 289/02 (rimasto in vigore fino al 22.05.2004), per le sportive, prevedeva, al comma 18, la “gratuità degli incarichi degli amministratori”. L’abrogazione espressa di tale disposizione e la previsione sopra citata sulle Onlus, porta ad affermare che, salvo per le organizzazioni di volontariato, per le quali “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (art. 2 co. 2 L. 266/91), nulla osta al riconoscimento di un compenso all’amministratore di una associazione purché questo non “sfoci” nella violazione del principio del lucro indiretto.
E qui si pone il primo problema. È noto, infatti, che sono state abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ivi compresa quella per funzioni di sindaco. Quindi, con specifico riferimento al collegio sindacale, non risulta più possibile rinviare a queste, se non attraverso i parametri stabiliti con apposito decreto ministeriale (Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 agosto 2012. L’art. 29 del citato Decreto è dedicato interamente alla liquidazione dei compensi dei sindaci ed in particolare stabilisce l’entità dei compensi sulla base di alcuni parametri dimensionali).
Ma l’applicazione di detto decreto se, forse, potrebbe essere chiara per una società sportiva di capitale o una cooperativa sociale, tenuta alla redazione del bilancio secondo i criteri del quinto libro del codice civile, diventa di difficilissima se non impossibile applicazione ai rendiconti per cassa delle associazioni.
In realtà il nostro ordinamento legislativo conosce altra norma che disciplina il lucro indiretto. Ci si riferisce all’art. 3 del D.Lgs. n. 155/2006 in materia di Inlus. Qui viene previsto, in maniera solo apparentemente più semplice, che si considera distribuzione indiretta di utili “la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”.
Ma quali sono, ad esempio, nello sport, le imprese che pubblicizzano i compensi dei loro amministratori tali da consentirci di verificare il supero o meno da parte dei nostri amministratori delle associazioni?
Ne consegue che diventa impossibile rispondere, in modo certo, alla domanda che ci siamo fatti nel titolo. Chi scrive non è in grado di sapere a quanto ammonti il compenso massimo riconoscibile all’amministratore di una associazione? Gli aiuti dei lettori sono graditi.
19 Ottobre 2017 a 11:30
Buongiorno, sempre interessanti i suoi articoli.
Con l’emanazione del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, all’art.8 co. 3 viene affermato che: ” Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non
proporzionati all’attivita’ svolta, alle responsabilita’ assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli
previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;”
Tenuto conto che nello stesso decreto viene anche abrogato il Dlgs 460/97 direi che, dal 03/08/2017, non vi sono più paletti legati al compenso dei sindaci.