18 Ottobre 2024

Qual è il regime delle autorizzazioni del Tribunale per le modifiche non sostanziali al piano, successive all’omologazione?

di Emanuele Artuso
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito della fase post omologazione del concordato preventivo, un tema di non trascurabile impatto operativo riguarda la disciplina degli atti gestori non espressamente contemplati dal piano, anche alla luce del seguente “intreccio”, ossia:

  • della loro possibile configurabilità quali atti di straordinaria amministrazione e;
  • dell’eventualità che questi debbano richiedere l’autorizzazione degli organi della procedura.

Ci si riferisce, in particolare, a quegli atti che non concretino modifiche sostanziali, laddove per “sostanziali” si possono assumere le categorizzazioni chiaramente offerte dai recentissimi Principi di attestazione dei piani di risanamento, Versione 2024 (cfr. nel dettaglio par. 9.2.1 e 9.2.2), secondo i quali “Si considerano modifiche sostanziali al Piano, meritevoli di nuova attestazione, solo quelle che impattano sulla fattibilità originariamente prevista o sul soddisfacimento dei creditori. Non si considera modifica sostanziale del Piano il verificarsi di eventi previsti da scenari alternativi già oggetto dell’attestazione”, aggiungendo poi che “La modifica o lo scostamento del Piano è da ritenersi sostanziale nel caso in cui si verifichino congiuntamente tutte le seguenti situazioni:

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