Tali fatture differite saranno identificate con un codice proprio di “Tipo documento” TD24, con l’utilizzo delle specifiche tecniche versione 1.6, obbligatorie dal 1° gennaio 2021 ma facoltative dal 1° ottobre 2020.
Il documento è destinato alla controparte contrattuale ed è funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell’Iva o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente). In questo periodo di emergenza sanitaria, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi, pertanto non sono stati modificati i termini di emissione (circolare 8/E/2020, paragrafo 1.7).
Il termine di emissione della fattura non ricade neanche tra i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo quando cadono di sabato o giorno festivo, di cui all’articolo 7, lettera h), D.L. 70/2011, come confermato dalla risposta n. 129/E del 14 maggio 2020. Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale, affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo).
La mancata o tardiva emissione della fattura nei termini previsti, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, è sanzionata secondo i primi commi dell’articolo 6 D.Lgs. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:
- chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’Iva ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (primo comma);
- il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (secondo comma);
- se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (comma 3).
Nei casi di sanzione espressa in percentuale (commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis) la sanzione non può essere inferiore a 500 euro. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.
Il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, permette di regolarizzare la tardiva emissione di fattura con il versamento di sanzioni ridotte nella misura, ad esempio, di:
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso (lettera a-bis del primo comma);
- ad un 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (lettera b del primo comma).