Quale sanzione per la ritardata emissione di una fattura?
di Clara PolletSimone DimitriPer le fatture differite il termine di “spedizione” (emissione) delle fatture con trasmissione al sistema di interscambio è il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione; per le fatture immediate il termine di emissione è di 12 giorni dall’effettuazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.
Le fatture differite sono quelle fatture che a norma dell’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, sono emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento alle cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Tali fatture differite saranno identificate con un codice proprio di “Tipo documento” TD24, con l’utilizzo delle specifiche tecniche versione 1.6, obbligatorie dal 1° gennaio 2021 ma facoltative dal 1° ottobre 2020.
Il documento è destinato alla controparte contrattuale ed è funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell’Iva o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente). In questo periodo di emergenza sanitaria, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi, pertanto non sono stati modificati i termini di emissione (circolare 8/E/2020, paragrafo 1.7).
Il termine di emissione della fattura non ricade neanche tra i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo quando cadono di sabato o giorno festivo, di cui all’articolo 7, lettera h), D.L. 70/2011, come confermato dalla risposta n. 129/E del 14 maggio 2020. Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale, affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo).
La mancata o tardiva emissione della fattura nei termini previsti, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, è sanzionata secondo i primi commi dell’articolo 6 D.Lgs. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:
- chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’Iva ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (primo comma);
- il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (secondo comma);
- se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (comma 3).
Nei casi di sanzione espressa in percentuale (commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis) la sanzione non può essere inferiore a 500 euro. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.
Il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, permette di regolarizzare la tardiva emissione di fattura con il versamento di sanzioni ridotte nella misura, ad esempio, di:
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso (lettera a-bis del primo comma);
- ad un 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (lettera b del primo comma).