Quali limiti per le compensazioni orizzontali libere?
di Fabio Garrini
Dopo aver esaminato le tematiche connesse alla decorrenza della nuova previsione (Compensazioni oltre 15.000 possibili da subito), continuiamo il commento alle risposte di Telefisco inerenti le compensazioni di crediti tributari oltre la soglia di 15.000 euro concentrandosi sulle modalità per l’individuazione della soglia. Secondo le indicazioni fornite durante Telefisco, in tale computo occorre infatti far riferimento alle sole compensazioni orizzontali.
Visto sulle compensazioni verticali
La stringata disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 presenta più di qualche dubbio operativo sulle modalità per la determinazione della soglia di monitoraggio di 15.000 euro.
Il primo aspetto da ricordare (su tale punto nessuno aveva sollevato giustamente alcun dubbio) riguarda il fatto che la soglia di 15.000 euro non si deve riferire al credito in sé (limite relativo a ciascun credito separatamente individuato, indipendentemente dal fatto che più crediti sorgano dalla medesima dichiarazione), ma all’importo che viene utilizzato in opposizione ad altri versamenti d’imposta; d’altro canto il monitoraggio non è finalizzato a supervisionare l’esistenza di tali somme, ma a verificarne il diritto alla compensazione in capo al contribuente. Pertanto chi ha crediti elevati ma non li utilizza (o li utilizza nel limite di 15.000 euro) non sarà tenuto a farsi apporre alcun visto sulla dichiarazione.
Sotto tale profilo, Telefisco ha chiarito come nel computo del limite si debba far riferimento alle sole compensazioni tra tributi diversi e non quelle che riguardano il singolo tributo: la verifica va effettuata solo sulle compensazioni “orizzontali” e non anche su quelle “verticali”. Analogamente all’IVA, sarà quindi da intendersi compensazione verticale quella di un credito con un debito relativi alla medesima imposta.
In sede di Telefisco viene richiamata la posizione già espressa ai fini IVA nella C.M. 1/E/2010 allorquando la libera gestione delle compensazioni orizzontali era giustificata dal fatto che “l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972”. Il motivo di questo, come precisato nella successiva C.M. 29/E/2010, risiede nel fatto che tale forma di detrazione “… può essere evidenziata all’interno della dichiarazione annuale (quadro VL del mod. Iva).”
Proprio per tale motivo la medesima C.M. 29/E/2010 precisò che:
- l’esonero dal computo del limite di 15.000 euro vale solo per le compensazioni verticali operate nei confronti di un debito che sorge successivamente la maturazione del credito (ad esempio, utilizzo del credito IVA annuale 2013 per compensare l’IVA del primo trimestre 2014);
- quando, al contrario, le compensazioni interessano un debito sorto precedentemente (quindi il credito si è formato successivamente al debito) anche tali compensazioni concorrono alla verifica dei limiti. Si pensi al caso di un contribuente che intende utilizzare il credito scaturente da un modello TR del primo trimestre 2014 per compensare il dedito del mese di dicembre 2013: tale compensazione è soggetta a tutte le limitazioni proprie dei crediti IVA.
Tirando le fila del ragionamento, pare di poter concludere che tale ragionamento non possa essere esteso alle altre imposte: prendendo il caso di un credito IRES, il suo utilizzo per il pagamento degli acconti in nessun caso può essere evidenziato nel quadro RN di Unico (appunto non essendo qualificabile come detrazione), ma deve transitare necessariamente nel modello F24. Se così è, posto che l’Agenzia ha aperto alle “compensazioni verticali” non pare vi possa essere alcuna ragione per differenziare l’utilizzo in compensazione di un debito sorto precedente ovvero successivamente la formazione del credito.
Pertanto, si dovrebbe affermare che l’utilizzo in compensazione del saldo IRES 2013 si deve considerare compensazione verticale (quindi irrilevante) tanto se opposto agli acconti IRES 2014, quanto se ci si trovasse a ravvedere acconti IRES 2013.
Ovviamente, visto il diverso inquadramento rispetto al precedente IVA che da tale ragionamento deriva, è opportuno procedere con cautela. Auspicando che, quanto prima, l’Agenzia delle Entrate possa esprimersi sul punto.