Quali sono i requisiti di accesso alla mini voluntary disclosure?
di Angelo GinexTra le varie novità, il D.L. 148/2017 (“Collegato Fiscale”) ha previsto, all’articolo 5-septies, anche la c.d. mini voluntary disclosure, la quale rappresenta, in estrema sintesi, l’ennesima possibilità di regolarizzare le attività depositate su conti correnti esteri, versando il 3% del loro ammontare.
In particolare, tale sanatoria risulta essere più circoscritta rispetto alla normale voluntary disclosure, dal momento che essa si rivolge soltanto ai soggetti:
- residenti fiscali in Italia (ovvero, ai loro eredi), in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
- che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero, in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’istituto, esso viene limitato alle attività depositate e alle somme detenute su conti esteri derivanti dai redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. 917/1986, e cioè:
- ai redditi di lavoro dipendente;
- ai redditi di lavoro autonomo;
- alle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, secondo quanto espressamente stabilito dall’articolo 5-septies, comma 2, Legge 172/2017.
Occorre sottolineare l’esistenza di un’incompatibilità fra questa procedura e quella prevista dalla Legge 186/2014 (ossia, la prima voluntary disclosure) e al D.L. 153/2015 (che ha disposto la proroga dei termini della voluntary disclosure): le somme e le attività che hanno beneficiato della procedura di collaborazione volontaria non possono essere ricomprese nello strumento in analisi.
Nel caso in cui risultino soddisfatti sia i requisiti di natura soggettiva che quelli di tipo oggettivo, il contribuente potrà aderire alla procedura e richiedere la sanatoria delle violazioni relative alle “attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del D.L. 148/2017, ossia alla data del 6.12.2017.
In particolare, in relazione agli investimenti esteri sopracitati, sarà possibile regolarizzare:
- le violazioni riguardanti la compilazione del quadro RW, se le attività finanziarie derivano da redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotto all’estero;
- le imposte relative ai redditi prodotti dalle suddette attività finanziarie estere.
Per avviare la regolarizzazione degli importi illecitamente detenuti all’estero, occorre:
- presentare l’istanza di adesione alla procedura entro il 31.7.2018;
- provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016.
Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30.9.2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. In via alternativa, risulta possibile ripartire il versamento dovuto in tre rate mensili, consecutive e di pari importo, effettuando il pagamento della prima rata entro il 30.9.2018.
Il perfezionamento della procedura di “mini voluntary disclosure” si verifica al momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
3 Luglio 2018 a 12:20
Grazie per l’articolo. Ho un dubbio la cui risposta potrebbe aiutare anche altri utenti: avviando la procedura, si sanerebbero tutti gli anni precedenti? Il commercialista mi dice che occorre fare una pratica per ciascun anno in cui si deteneva un c/c. Quindi se nel 2014 e 2015 si avevano giacenze occorrerà presentare 3 pratiche (per le giacenze del 2014, 2015, 2016 non indicate nel quadro RW degli anni di pertinenza).
Vi risulta che questo sia corretto o aderendo alla procedura per le giacenze al 31/12/2016 si sana anche l’eventuale pregresso?
Grazie.
9 Luglio 2018 a 20:12
Buonasera. Se ho ben compreso il quesito posto, ritengo che, alla luce del provvedimento AdE 01/06/2018, che approva il modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione ed impartisce anche le istruzioni di compilazione, potrebbe presentare un’unica domanda per le varie annualità interessate, dacché il citato modello contempla testualmente tale possibilità, prevedendo che l’istante indichi i periodi di imposta, dal 2012 al 2016, oggetto di regolarizzazione con la procedura di emersione (indicazione che, nel caso di specie, dovrebbe interessare anche le annualità precedenti al 2014, qualora a tale data l’istante deteneva già attività finanziarie estere). Mi permetto di segnalare, infine, la circolare AdE 13/06/2018, n.12/E, la quale fornisce interessanti indicazioni operative. Cordiali saluti.